Sulle pensioni e le retribuzioni indebitamente percepite, l'Inps potrà richiedere indietro la cifra al netto delle imposte. A stabilirlo è lo stesso Istituto pensionistico che con la circolare 174/2021, oltre a spiegare come procederà al recupero delle somme indebitamente erogate, pone fine ad una querelle interpretativa sull’indebito pensionistico e retributivo a lungo caratterizzato da perduranti contraddizioni in ordine alle richieste di restituzione di prestazioni successivamente ritenuto errate e non dovute .
Secondo quanto previsto dall'art. 2033 "indebito oggettivo" del Codice civile: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Per queste cifre per cui è possibile richiedere la restituzione, inoltre, esiste un termine ordinario di prescrizione decennale secondo quanto previsto dall'art. 2946 "prescrizione ordinaria" sempre del Codice civile: "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni ".
Dell’indebito avevamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It. Ora, secondo quanto previsto dalla circolare Inps, l'Istituto procederà al recupero delle somme erogate, e dunque anche tassate, al netto delle imposte, recependo quanto previsto nell'art. 10, comma 2-bis del Tuir: "Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".
Per il calcolo dell’importo da restituire, il netto sarà calcolato sull'aliquota media ottenuta rapportando ritenute e addizionali e il reddito imponibile su base annuale dell'importo lordo, secondo i principi per cui:
- l’individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;
- all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tener conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall’Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;
- ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito, come già specificato nella risposta all’interpello n. 956-1393/2020 del 26 ottobre 2020, proposto dall’Istituto, dove si specifica che: “il legislatore ha previsto che la restituzione al soggetto erogatore avvenga al netto della ritenuta, relativa anche alle eventuali addizionali regionali e comunali all’Irpef, indipendentemente dalla categoria reddituale cui si riferiscono le somme”.
Il pensionato o il lavoratore nel documento di comunicazione di restituzione dell'indebito, troverà sia l'importo lordo che quello netto che dovrà essere effettivamente restituito.
Per quanto riguarda la restituzione l’Inps procederà come sostituto di imposta, recuperando le ritenute fiscali con un credito al 30% delle somme nette ricevute.Attenzione perché questa modalità si applica solo per tutte le posizioni che non siano state definite al 19 maggio 2020.
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