Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia

L’elettore può esprimere due voti, un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, un voto per un candidato alla carica di presidente della Regione

L’elettore può esprimere due voti, un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata (scrivendone il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno); un voto per un candidato alla carica di presidente della Regione.

L’elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di presidente della Regione anche non collegato alla lista circoscrizionale votata (voto disgiunto). Il voto espresso soltanto per la lista circoscrizionale si intende favore del collegato candidato alla carica di presidente.

Il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alle collegate liste circoscrizionali. La circostanza che l’elettore possa esprimere un voto disgiunto, ossia votare a favore di un candidato alla carica di presidente non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, e possa inoltre esprimere un voto in favore del solo candidato alla carica di presidente, senza votare alcuna lista circoscrizionale, comporta che di norma non vi sarà corrispondenza tra i voti ottenuti da un candidato alla carica di presidente e i voti ottenuti dai gruppi di liste allo stesso collegate, potendo anche, in astratto, verificarsi il caso di candidati con meno voti di quelli ottenuti dai gruppi di liste collegate.

È eletto presidente della Regione il candidato che, tra tutti i candidati, ha ottenuto il maggior numero di voti. Il presidente della Regione e il candidato alla carica che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.

I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi in presenza di una delle seguenti tre condizioni: 1) cifra elettorale regionale pari ad almeno il 4% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste; 2) cifra elettorale regionale pari ad almeno l’1,5% del totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste, qualora il gruppo di liste faccia parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 15%; 3) cifra elettorale in una circoscrizione pari ad almeno il 20%

del totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione. L’Ufficio centrale regionale individua i gruppi di liste che rispettano tali condizioni e li ammette alla ripartizione dei seggi.

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