A partire da oggi il nome di alimenti che tradizionalmente sono associati alla presenza di prodotti di origine animale potrà essere utilizzato per designare anche cibo integralmente vegano: ciò significa, in sostanza, che dietro i termini "bistecca" o salsiccia" si potrà celare anche una vivanda composta da proteine di esclusiva natura vegetale.
Questo deriva dall'ultima sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, che si è pronunciata sul caso portato alla sua attenzione da quattro aziende operative nell'ambito della produzione di alimenti vegetali e vegani, le quali avevano contestato la natura di un decreto che era stato adottato dal governo di Parigi con l'obiettivo di dare ai cittadini chiarezza circa la natura degli alimenti in vendita sugli scaffali dei supermercati.
Secondo l'opinione di queste quattro società, il sopra citato decreto, che vietava di denominare con la parola "bistecca" o "salsiccia" degli alimenti vegani anche con l'aggiunta di eventuali attributi chiarificatori quali "vegetale", "di seitan", oppure "di soia", stava andando a ledere quanto previsto dal regolamento Ue 1169/2011: la norma, che nello specifico disciplina l'etichettatura alimentare, dovrebbe garantire la diffusione di corrette informazioni per i consumatori.
Le quattro associazioni, certe di essere nel giusto, hanno chiesto al Consiglio di Stato francese di annullare tale decreto, ma a quel punto i giudici si sono rivolti direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione Europea per ottenere un responso circa la corretta interpretazione dell'articolo contestato. La sentenza è arrivata proprio nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre: i magistrati lussemburghesi ritengono che le informazioni fornite dai produttori secondo le modalità prescritte dal regolamento n. 1169/2011 tutelano già a sufficienza i consumatori europei "anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato con una denominazione usuale".
Uno Stato membro può adottare una "denominazione legale" per determinare la precisa composizione di un alimento, ma in assenza di essa "non può impedire, mediante un divieto generale e astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere, mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, l'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti".
In pratica, fino al momento in cui non si stabilisce dal punto di vista giuridico cosa sia concretamente una "bistecca" o una "salsiccia", non è consentito costringere i produttori a puntualizzare se il prodotto sia di natura vegetale o animale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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