Fine legislatura, alla Camera tempi più stretti

Paolo Armaroli

Lo scioglimento delle Camere, inizialmente previsto per il 29 gennaio, interverrà l’11 febbraio. Questa richiesta del governo, avallata dai presidenti dei due rami del Parlamento, alla fine è stata accolta dal Quirinale. La decisione è stata saggia. Il quinquennio della legislatura scadrà solo il 29 maggio. E con un governo nel pieno esercizio delle sue funzioni, sarebbe stato incomprensibile uno scioglimento parlamentare con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale. Tanto più che le elezioni sono state confermate per il 9 e 10 aprile. Perciò l’intervallo tra la data di scioglimento e quella delle elezioni sarà di 57 giorni, ben superiore a quello minimo di 45 giorni. Ma la decisione è stata saggia anche perché così il Parlamento avrà un paio di settimane in più per sfornare una serie di provvedimenti legislativi in dirittura d’arrivo che altrimenti non vedrebbero mai la luce.
Si obietterà che i disegni di legge di conversione e la legge sulla inappellabilità delle sentenze di accoglimento, rinviata alle Camere dal presidente della Repubblica, potrebbero essere licenziati in via definitiva anche dopo lo scioglimento parlamentare. Verissimo. È noto che fino al 1972 le Camere non si sono mai riunite dopo lo scioglimento, cioè in regime di prorogatio. Ma in seguito questa vecchia prassi è stata convenientemente corretta. Fatto sta che, una volta indetti i comizi elettorali, i candidati sono impegnati nella campagna elettorale e osservano a puntino l’adagio secondo il quale se si vuole tornare a Montecitorio e a Palazzo Madama ci si deve stare il meno possibile. Soprattutto nel predetto periodo. D’altra parte chi non è ricandidato non ha alcun interesse a votare per conto di un partito che ha fatto a meno di lui. Perciò il numero legale è sempre ad alto rischio.
Inoltre alla Camera i disegni di legge di conversione non sono assoggettati al contingentamento dei tempi. E, dal momento che la sentenza della Corte costituzionale 360 del 1996 ne ha vietato la reiterazione, il governo sovente è costretto a porre la questione di fiducia. Il busillis è se possa porla anche dopo che le Camere sono state sciolte. A quanto pare, il Quirinale sarebbe contrario. Ma non si capisce il perché. Difatti, nel caso della decretazione d’urgenza, le Camere con la conversione tornano a essere titolari dell’indirizzo politico in forza dell’articolo 77 della Costituzione. Dato che il governo in carica rassegnerà le dimissioni solo dopo l’inizio della prossima legislatura, il rapporto fiduciario con le Camere nella fattispecie non viene meno. Perciò il governo potrebbe ben porre la questione di fiducia. Ma la prudenza, si sa, non è mai troppa.
Per quanto riguarda poi la legge rinviata dal Colle, verrà riesaminata celermente anche per un riguardo nei confronti del capo dello Stato, che per l’appunto nel messaggio di rinvio ha chiesto una nuova deliberazione. La commissione Giustizia della Camera ha già licenziato per l’aula il provvedimento debitamente riveduto e corretto. E l’assemblea di Montecitorio in questa stessa settimana potrebbe licenziarlo di modo che il Senato possa approvarlo in via definitiva entro l’11 febbraio. Difatti con febbraio alla Camera scatterà la tagliola del contingentamento dei tempi e tutto sarà più facile.

Ma perché tanta fretta? Per il semplice motivo che nell’unico caso in cui dopo lo scioglimento la Camera ha riesaminato una legge rinviata dal Quirinale - e precisamente quella sulla obiezione di coscienza, rinviata da Cossiga l’1 febbraio 1992, il giorno prima dello scioglimento parlamentare - alla fine è stata costretta a gettare la spugna. Stavolta, se il diavolo non ci metterà la coda, le cose dovrebbero andare diversamente.
paoloarmaroli@tin.it

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