Fine legislatura:

Fine legislatura:

A nostro sommesso avviso, il potere di scioglimento delle Camere è una prerogativa del capo dello Stato. Altrimenti non si spiegherebbe perché l’articolo 88 della Costituzione stabilisca che il Quirinale non possa esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Quest’ultimo codicillo è stato aggiunto nel 1991 a ragion veduta. Difatti non si può escludere nel cosiddetto semestre bianco una crisi ministeriale che non possa essere risolta se non con lo scioglimento anticipato delle Camere. Comunque sia, i padri fondatori della Costituzione giudicarono opportuno un qualche affievolimento in detto periodo dei poteri presidenziali.
Questo dice la Costituzione. Ma la prassi si è orientata in maniera ben diversa. Quasi sempre il capo dello Stato si è risolto a sciogliere le Camere quando la maggior parte dei partiti rappresentati in Parlamento lo abbia esplicitamente richiesto o comunque non si sia opposta a questa extrema ratio. Insomma, per dirla tutta, il Quirinale si è atteggiato a notaio della partitocrazia. Solo Scalfaro nel 1994 si comportò diversamente. In una lettera da questi inviata il 14 gennaio ai presidenti delle Camere, motivò lo scioglimento anticipato con l’argomento che i risultati del referendum in materia elettorale e delle elezioni amministrative del giugno e novembre 1993 avevano evidenziato un divario molto sensibile tra le forze rappresentate in Parlamento e la reiterata volontà popolare.
Ciò premesso, lo scioglimento che interverrà di qui a poco presenta non poche anomalie. La prima è che è uno scioglimento anticipato di fine legislatura, volto al fine di evitare una consultazione elettorale in piena estate. Com’è noto, le elezioni delle nuove Camere devono svolgersi non meno di 45 giorni e non più di 70 dalla fine delle precedenti, la cui scadenza naturale interverrà il prossimo 29 maggio, dato che il 30 maggio 2001 si sono riunite per la prima volta. Proprio perché si tratta di una eccezione rispetto alla regola della durata quinquennale della legislatura, fissata dall’articolo 60 della Costituzione, è consigliabile la massima cautela. La seconda anomalia è che, a differenza del passato, non ci troviamo in presenza di un governo dimissionario ma nel pieno esercizio delle proprie funzioni. E proprio per questo avrà una qualche voce in capitolo. La terza anomalia è che il capo dello Stato il 18 maggio esaurirà il proprio mandato. Pertanto, anche se nella fattispecie non può parlarsi a stretto rigore di semestre bianco per i suddetti motivi, non potrà che procedere con i piedi di piombo.
Stando così le cose, la «battaglia delle date» non può avere che un lieto fine. Dopo tutto il governo chiede lo slittamento dello scioglimento di appena un paio di settimane per consentire alle Camere l’approvazione definitiva di leggi quali quelle sulla legittima difesa, le tossicodipendenze e i reati di opinione, il cui iter è stato rallentato dalle centinaia di emendamenti presentati dall’opposizione. A questo punto i presidenti delle Camere, che devono essere sentiti dal capo dello Stato in vista dello scioglimento parlamentare, non potranno che suggerire al Colle una modesta proroga perché altrimenti leggi tanto importanti finirebbero al macero. Costituzione alla mano, a differenza di stimati colleghi come Augusto Barbera e Leopoldo Elia, riteniamo dunque che quello di scioglimento non sia - almeno di norma - un atto duumvirale o complesso che dir si voglia, il quale si perfeziona solo a condizione che confluiscano le volontà del capo dello Stato e del presidente del Consiglio. Per noi la controfirma di quest’ultimo attesta semplicemente la provenienza e la legittimità del predetto atto.

Tuttavia le anomalie sopra segnalate in questo caso sono tali e tante che un accordo tra il Quirinale e Palazzo Chigi sarà inevitabile. Ma se così stanno le cose, perché mai tanto rumore per nulla?
paoloarmaroli@tin.it

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