Immigrati, la Consulta: pure gli stranieri irregolari hanno diritto di sposarsi

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegale l'articolo 116 del codice civile. I giudici: "La condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi"

Immigrati, la Consulta:  
pure gli stranieri irregolari 
hanno diritto di sposarsi

Roma - I clandestini possono sposarsi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale specificando che la condizione di immigrato irregolare non può essere di per sé un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana. La Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 116, primo comma, del codice civile. La norma, nel nuovo testo che è frutto di una modifica legislativa del 2009 finalizzata ad evitare i cosiddetti "matrimoni di comodo", pone tra i requisiti necessari per contrarre matrimonio il possesso, da parte dell’aspirante coniuge extracomunitario, di un documento che certificava la regolarità del permesso di soggiorno in Italia.

Questione di legittimità sollevata La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Catania, al quale si sono rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino. I due hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi sul rifiuto dell’ufficiale di Stato civile di celebrare il loro matrimonio. Il 27 luglio del 2009 la coppia aveva chiesto di procedere alle pubblicazioni allegando la documentazione prevista dall’ articolo 116 del codice civile (la norma era stata modificata qualche giorno prima, il 15 luglio). Il 28 agosto avevano chiesto la celebrazione delle nozze. Tre giorni dopo l’ufficiale aveva risposto picche, sostenendo che tra i documenti mancava quello "attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino" richiesto, invece, dal codice civile riformulato. I giudici catanesi, che si sono trovati a dirimere la questione, hanno avanzato il dubbio che l’articolo 116 cozzasse con una sfilza di principi costituzionali a partire da quello di uguaglianza. Pertanto, con un’ordinanza, il tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione e passato la palla alla Consulta.

La condizione di straniero non può essere causa di trattamenti peggiorativi I giudici costituzionali hanno condiviso gli "appunti" del collegio superando le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato che ha, invece, difeso la norma sostenendo che era stata pensata per evitare i matrimoni di comodo. Per la Corte, però, la "condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi.

È evidente - prosegue, inoltre, la sentenza - che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Morale: l’articolo 116 è illegittimo nella parte in cui sostiene che il permesso di soggiorno è requisito indispensabile per la contrazione delle nozze.

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