
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, detta "legge Morandi" ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni nella quale segnala alcune "discriminazioni" tra i figli di coppie uniti in matrimonio e quelli di coppie conviventi o legati da un'unione civile, nel provvedimento, che andranno sanate. La legge è stata approvata dalle Camere lo scorso 20 marzo.
"Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 4, lettera b), sottolineo che - si legge nella lettera indirizzata alle Camere - nonostante rechi il riferimento a 'i figli, in mancanza del coniuge superstite – il testo va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell’elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione", scrive il Capo dello Stato."L’articolo 2, comma 4, nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dell’elargizione spettante ai parenti delle vittime, alla lettera c), colloca la persona stabilmente convivente o l’altra parte dell’unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a), il coniuge e, alla lettera b), i figli. Tale collocazione appare discriminatoria. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali 'rapporti ormai entrati nell’usò, 'comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugalè e normativamente riconosciuti (sentenze n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, nn. 10 e 148 del 2024), affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili - intese come tali 'due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materialè - vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione", sottolinea Mattarella.
"L’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile. L’articolo 4 demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi – presenti e futuri – nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale - sottolinea l'inquilino del Colle - Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa, (ad esempio, sentenze n. 4 del 1977, n. 198 del 2021 e n. 192 del 2024).
"Va considerato, inoltre, che la legge è finanziata attraverso limiti di impegno – 7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026 – e il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti", si legge infine.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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