Pronta la riforma della prescrizione, si torna a quella sostanziale: la conferma arriva direttamente dal ministero della Giustizia. Il testo è stato già trasmesso alla Commissione giustizia della Camera e prevede la sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello. "Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della prescrizione", recita la nota diffusa da via Arenula.
Per Nordio la maggioranza e il governo "hanno trovato una buona soluzione", un'intesa arrivata dopo diverse fumate nere. L'emendamento porta la firma di Andrea Pellicini di Fratelli d'Italia e Enrico Costa di Azione e ha incassato anche il placet delle altre forze di maggioranza, Forza Italia e Lega. Per Costa il testo rappresenta un punto di equilibrio grazie al ritorno nell'ordinamento della prescrizione sostanziale per tutti i gradi di giudizio: "Questo era l'obiettivo scritto nel nostro programma elettorale, restituire al nostro sistema un istituto fondamentale per la ragionevole durata del processo, per la presunzione d'innocenza, per il diritto di difendersi provando".
Entrando nel dettaglio, l'emendamento dei relatori sulla prescrizione prevede che i periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrano dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Se nel corso dei periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa. E ancora: "Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di Cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere".
In base a quanto previsto dall'emendamento, i periodi di sospensione sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604 commi 1, 4 e 5 bis del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623
comma 1 lettere B e B bis. In chiusura, i relatori indicano che le disposizioni "si applicano anche anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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