Senato federale, elezione diretta del capo dello Stato che presiederà il Consiglio dei ministri, non più il Csm. Stop al bicameralismo perfetto e riduzione del numero dei parlamentari: sono queste le novità introdotte dal testo che modifica la seconda parte della Costituzione approvato in prima lettura oggi dal Senato. A Palazzo Madama il ddl incassa il "sì" passando con 153 voti a favore, 138 contrari e sette astenuti. Adesso il disegno di legge va alla Camera. Queste i punti principali del ddl:
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI
Si passa da 630 a 508 deputati, di cui 8 eletti all’estero mentre al Senato, che diventa federale, i componenti scendono da 315 a 271: cioè 250 senatori più 21 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Scompaiono invece i senatori eletti all’estero. A diciotto anni si potrà votare sia per Montecitorio che per Palazzo Madama. Viene abbassato anche l’elettorato passivo: da 25 a 21 anni per la Camera, da 40 a 35 per il Senato.
SENATO FEDERALE
Il Senato Federale della Repubblica è composto da 250 senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta Valle d’Aosta uno. Partecipa ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali un rappresentante per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all’inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato federale non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica tuttavia il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione che prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
COMMISSIONE PARITETICA
Prevista dal testo uscito dalla Commissione, sarebbe dovuta saltare con l’approvazione del Senato federale. Tuttavia l’Aula, invece di respingere l’articolo che la prevede, ha dato comunqeu il via libera. Per la Lega la questione si poteva risolvere in sede di coordinamento formale del testo, il presidente del Senato, Renato Schifani, ha detto no. L’errore verrà corretto durante la lettura alla Camera dando già per scontata una lettura in più del ddl.
IN COSTITUZIONE I DIRITTI DELL’OPPOSIZIONE
I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e le facoltà del parlamentare e le prerogative e i poteri del governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare.
OBBLIGO DI PARTECIPARE AI LAVORI
Viene modificato l’articolo 69 della Costituzione che attualmente prevede "i membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge". "I membri del Parlamento - si legge nel testo modificato al Senato - hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un’indennità stabilità dalla legge".
STOP AL BICAMERALISMO PERFETTO
La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere solo quando "la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi". Per il resto, il provvedimento viene approvato nella Camera cui è stato assegnato e "ratificato" dall’altro ramo salvo che un terzo dei suoi componenti o il governo ne chieda il riesame. Riesame che comunque deve avvenire entro 30 giorni. Inoltre il governo pu
chiedere che una legge venga esaminata con priorità ed approvata entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.
ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DELLO STATO
Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l’unità della Nazione e ne garantisce l’indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l’Italia in sede internazionale ed europea. Il presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere eletto al Quirinale ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni (oggi servono almeno 50 anni) e goda dei diritti politici e civili. Il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. È eletto presidente il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il
quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
SEMIPRESIDENZIALISMO
Il presidente della Repubblica non avrà più il compito di
presiedere il Consiglio superiore della magistratura, compito che viene attribuito al primo presidente della Corte di Cassazione. Al Presidente della Repubblica sarà assegnato il compito di presiedere il Consiglio dei ministri.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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