Le riforme in materia di investimenti stranieri negli ultimi 10 anni in Cina

La promulgazione del Foreign Investment Law 2019, l’entrata in vigore del Codice civile nel 2021 e gli altri interventi… Nel corso degli ultimi 10 anni sono state diverse le normative approvate che hanno modificato il quadro giuridico della materia degli investimenti stranieri in Cina

Le riforme in materia di investimenti stranieri negli ultimi 10 anni in Cina

Attualmente la Cina è parte di oltre 100 BITs (bilateral investment treaties) con Paesi riconducibili a diverse aree geografiche, è altresì parte di oltre 100 accordi contro la doppia tassazione e tra questi Paesi vi è anche la Repubblica Italiana con la quale ha stipulato anche altri accordi comunque rilevanti per il tema degli investimenti, come ad esempio quello sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale etc. Accanto a quanto derivante dagli impegni presi sul piano internazionale, è in ogni caso opportuno anche considerare, seppur in via estremamente sintetica, quello che è il quadro normativo cinese in materia di investimenti tenendo conto, in particolare, di alcuni tra i più rilevanti interventi normativi di riforma che, nel corso degli ultimi 10 anni, hanno riguardato in modo più o meno diretto il settore degli investimenti esteri.

Le principali trasformazioni

Circa 10 anni fa (fine agosto 2013) con la Shanghai Free Trade (al tempo, pilot) zone si è avviata la sperimentazione di un nuovo tipo di zona economica speciale ‘progettata’ sulla scorta dell’esperienza raccolta nelle decadi precedenti e tenendo conto delle nuove necessità che sono via via emerse nel corso delle stesse. Ad oggi tra free trade zones (oltre Shanghai anche Beijing, Tianjin, Guangdong, Fujian etc.), altre tipologie di zone economiche speciali (Chongqing, Shaanxi etc.) ed il free trade port nell’isola di Hainan, sull’intero territorio nazionale si contano oltre 20 di queste zone. Seppur con differenze tra le varie tipologie di cui, per ovvie ragioni, non si può dar conto nella presente sede, in generale scopo che con esse si intende perseguire è quello di offrire dei regimi che possano essere attraenti per gli investitori stranieri, così come di favorire il cd. processing trade e in generale il commercio con l’estero.

Sicuramente rilevante è stata, ancora, la promulgazione della Foreign Investment Law - FIL (marzo 2019), entrata in vigore, insieme alle Misure per la sua implementazione dettate dal Consiglio di stato, il primo gennaio 2020. Tra le principali innovazioni ad essa riconducibili, vi è stato il superamento del precedente sistema basato sulle cd. tre leggi sugli investimenti stranieri ossia la Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures, la Law on Wholly Foreign Invested Enterprise e la Law on Sino- Foreign Contractual Joint Ventures, apportando una utile semplificazione rispetto a quanto relativo ad uno dei pilastri della materia e facendo sì che ora, anche le imprese ad investimento estero, analogamente a quelle domestiche, sonosottoposte al regime della Legge sulle società di capitali (e quindi possono assumere la veste di società a responsabilità limitata o società per azioni) ovvero a quello dettato dalla Legge sulle partnerships (e quindi assumere la veste di general partnership con tutti i partners che assumono responsabilità illimitata o quella di limited partnership ove alcuni soci sono illimitatamente responsabili, altri invece beneficiano di una limitazione di responsabilità).

Il modello delle free trade zones

Altra innovazione importante è stata poi quella, basata su di un modello che veniva già testato nelle free trade zones, a partire da quella di Shanghai, che ha portato al passaggio dal precedente catalogo per gli investimenti stranieri alla cd. negative list (che riguarda i settori vietati agli investimenti stranieri o in cui questi sono ristretti) a cui si contrappone un catalogo sugli investimenti incoraggiati (che pare tenda ad arricchirsi mentre la negative list a ridursi).

Nella FIL vi sono state poi dettate delle altre norme dirette alla semplificazione del regime riguardante l’ottenimento delle autorizzazioni, così come sono contenute disposizioni riguardanti la tutela della proprietà intellettuale, con cui si è puntato, tra l’altro, ad evitare eventuali pressioni da parte delle autorità al fine di costringere le imprese ad investimento straniero a trasferire tecnologie. Ancora sul tema della protezione della proprietà intellettuale interventi sono stati posti in essere in più direzioni, ad esempio, con il sistema dei tribunali dedicati appunto alla materia con delle corti speciali costituite a partire dal 2014, con l’istituzione, nel 2018, della China National Intellectual Property Administration che permette una gestione centralizzata di marchi, brevetti etc.

In materia di proprietà intellettuale e, ovviamente, non soltanto, di particolar rilievo è stato poi l’impatto del Codice civile della RPC promulgato nel maggio 2020 ed in vigore dal primo gennaio 2021. Se, ad esempio, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, è stato ivi prevista la possibilità di far ricorso anche al rimedio dei cd.

danni punitivi, modifiche importanti hanno toccato ancora diversi temi fondamentali rispetto ad aspetti giuridici comunque rilevanti in materia di investimenti esteri, come ad esempio la materia dei soggetti di diritto, con una nuova normativa in materia di persone giuridiche che ovviamente incide su questioni fondamentali per quello che attiene i tipi di società poi regolati nelle leggi speciali, la materia delle obbligazioni e dei contratti, etc.

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