Cure domiciliari. Bocciato il Tar: "Dal ministero niente vincoli"

Il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid

Cure domiciliari. Bocciato il Tar: "Dal ministero niente vincoli"

Il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid. Fissata la trattazione collegiale in una camera di consiglio che si terrà il 3 febbraio.

Di fatto sono state bocciate le linee guida del ministero della Salute sulla cosiddetta «vigile attesa» e sulle prescrizioni farmacologiche, eccenzion fatta per paracetamolo e Fans. Nel decreto di sospensione si afferma che la circolare contiene «raccomandazioni» e «non prescrizioni vincolanti».

Il Consiglio di Stato «conferma l'automia del medico nelle terapie, considerando le linee guida come raccomandazioni da cui il sanitario può discostarsi quando lo ritiene giusto. Questo, ovviamente, non significa che fa tutto quello che vuole: deve utilizzare i farmaci secondo le indicazioni ministeriali» spiega il presidente dell'Ordine dei medici Filippo Anelli.

Quindi, nello specifico, farmaci come l'idrossiclorochina, non avendo l'indicazione come terapia anti-Covid, non possono essere utilizzati come invece accadeva soprattutto all'inizio della pandemia. Il Consiglio di Stato, secondo Anelli, «aggiunge un altro tassello a quanto aveva detto il Tar, ovvero sottolinea che le linee guida non sono costrizioni per i professionisti. E questa precisazione - specifica Anelli - non può che essere considerata positivamente perché è ciò che avviene nella pratica clinica di tutti i giorni, dove i medici trovano nelle linee guida i punti di riferimento dell'evidenza scientifica». Come sappiamo, al tempo della circolare ministeriale sulle cure domiciliari anti Covid non c'erano cure specifiche per l'infezione, ma si poteva solo intervenire sui sintomi».

In ogni caso al medico «era lasciata sempre la libertà di scegliere i presidi terapeutici da utilizzare - ribadisce il presidente Fnomceo - È ovvio che le prescrizioni farmacologiche non possono essere usate al di fuori delle indicazioni delle autorità sanitarie se non in particolari casi - off label - in cui, tra l'altro, il medico deve raccogliere il consenso del paziente».

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