Dall'istruzione ai trasporti, i nuovi poteri delle Regioni

Ora bisogna individuare i livelli minimi di prestazione nelle varie materie per evitare disuguaglianze tra "ricchi" e "poveri"

Dall'istruzione ai trasporti, i nuovi poteri delle Regioni
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Esultano Salvini e la Lega, Meloni plaude e parla di una Italia «più forte e giusta» mentre le opposizioni promettono battaglia e annunciano un referendum. Intanto, però, l'Autonomia differenziata delle Regioni è diventata legge con l'approvazione definitiva di ieri notte in Aula a Montecitorio con 172 sì, 99 voti contrari e un astenuto.

CHE COSA CAMBIA

La nuova legge, dando attuazione con i suoi 11 articolo a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione come modificato nel 2001, lascia alle Regioni la possibilità di richiedere direttamente, sentiti gli enti locali, «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» nelle venti materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e su altre tre materie oggi di competenza centrale (che sono l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Tra le altre venti materie spiccano tutela della Salute, rapporti delle Regioni con la Ue, Commercio estero, tutela e sicurezza del lavoro, alimentazione, ordinamento sportivo, energia, trasporti, valorizzazione dei Beni culturali, Commercio Estero.

I LEP

La competenza su 14 delle 23 materie, per ora, non potrà essere trasferita alle Regioni, anche se queste ne faranno richiesta. Per poter decidere su Istruzione, tutela ambientale, lavoro, ricerca e innovazione per i settori produttivi, Salute, Alimentazione, sport, governo del territorio, trasporti, comunicazioni, energia e valorizzazione dei beni culturali, toccherà attendere. l'Autonomia delle Regioni in questi ambiti è infatti subordinata alla determinazione dei Lep, i Livelli Essenziali di Prestazione. Si tratta dei criteri che determineranno il livello di servizio minimo che in queste materie deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, anche nelle Regioni che non avranno richiesto l'Autonomia rafforzata in questi ambiti. E fino a quando i Lep non saranno determinati (e finanziati: costi e fabbisogni verranno determinati a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio) non sarà possibile trasferire le corrispondenti funzioni alle Regioni che invece ne abbiano fatto richiesta. Il governo potrà emanare decreti legislativi per definire i Lep entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge sull'autonomia differenziata. Per gestire e identificare i Lep è già stata istituita una cabina di regia presieduta dal giurista Sabino Cassese e composta da tutti i ministri competenti. A questo organo spetta provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.

L'ITER DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Per realizzare il trasferimento delle materie si passerà per una trattativa tra Esecutivo e singole Regioni che porterà a intese della durata di dieci anni rinnovabile. L'intesa preliminare approvata dal Cdm sarà sottoposta al parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti. Ma la penultima parola spetterà al premier, che potrà tenere conto o meno dei pareri, riferendo in Parlamento nel caso in cui scelga diversamente. Infine l'intesa definitiva, approvata dal Consiglio dei ministri e allegata a un ddl di approvazione sbarcherà in Aula al Senato e alla Camera e dovrà essere approvato a maggioranza assoluta.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

L'ultimo articolo della legge prevede una clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo.

Che potrà sostituirsi agli organi a cui ha trasferito le funzioni qualora riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unità giuridica o economica.

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