Nel ricorso al Tribunale del Riesame, la difesa di Toti nel chiedere la revoca degli arresti domiciliari, aveva depositato anche un parere del costituzionalista Sabino Cassese sulle misure cautelari applicate ai titolari di cariche elettive dirette. Il giurista (nella foto) definiva la misura cautelare applicata al presidente «irragionevole» e «non proporzionata». E aveva invitato i giudici del Riesame a bilanciare le esigenze della giustizia con il rispetto dell'investitura popolare che ha dato a Toti il mandato a governare. Parere che i magistrati non hanno però tenuto in considerazione. In questa intervista al Giornale, Cassese fa notare che anche la presunzione di non colpevolezza dovrebbe essere un principio costituzionale da rispettare. E nota però un altro aspetto del provvedimento del Riesame. I giudici nel riconoscere che sia corretto che il governatore possa incontrare, su autorizzazione del gip, i referenti politici (ma non i tecnici) della sua giunta, in qualche modo consentono a Toti di continuare a svolgere le sue «funzioni rappresentative» anche dagli arresti.
Professore, il Tribunale del Riesame di Genova contesta la tesi sostenuta nel suo parere, perché così si prospetterebbe per Toti «una sorta di statuto speciale cautelare per il solo fatto di essere stato attinto da un mandato elettivo, in aperta violazione del principio costituzionale per il quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge».
«Il Tribunale ammette che si debba no ponderare i diversi interessi, riconosce che l'atto impugnato non l'ha fatto, ma compie esso stesso il bilanciamento, giungendo alla stessa conclusione dell'atto impugnato».
Cioè che Toti deve restare ai domiciliari per la gravità dei fatti contestati e il rischio di reiterazione del reato. Può però incontrare, sempre su autorizzazione del giudice, i referenti politici della sua maggioranza, ma non i tecnici.
«Così il Tribunale conferma che il presidente della Regione può continuare a svolgere le funzioni rappresentative, determinando gli obiettivi strategici e le scelte generali della amministrazione, ma non svolgendo la concreta gestione di funzioni pubbliche tecnico amministrative. Fa così una sottile distinzione che non so quanto possa essere concretamente rispettata, ma conferma il comportamento della magistratura che aveva consentito consultazioni politiche nonostante la misura cautelare».
Il Tribunale del Riesame sottolinea che «non si può non tenere conto della gravità delle accuse», tali da incidere anche sul rispetto della volontà popolare che lei ha citato. In sostanza per i giudici non è possibile operare un bilanciamento tra giustizia e rispetto del mandato popolare?
«Il ragionamento del Tribunale è diverso: ammette che va fatto il bilanciamento, lo opera esso stesso e giunge alla conclusione che la gravità delle accuse fa pendere la bilancia della giustizia verso la conferma delle misure adottate».
Nel respingere il ragionamento sotteso al suo parere, il Riesame evidenzia che i domiciliari si basano su gravi indizi di colpevolezza che non contemplano altre misure idonee che non siano quella degli arresti.
«Il buon andamento dell'amministrazione, la tutela dei terzi, il rispetto della volontà degli elettori sono principi costituzionali che, come quello della presunzione di non colpevolezza, vanno rispettati da tutti i soggetti, siano essi giudici, siano essi enti e amministrazioni pubbliche».
Secondo lei, letta l'ordinanza del Riesame, le dimissioni del governatore sarebbero una via più breve per il ritorno in libertà? Posto che il rischio di reiterazione del reato viene individuato nel contesto dell'esercizio delle funzioni di
presidente della Regione.«Trarrei piuttosto la conclusione che la misura può essere protratta, ma consente tuttavia al presidente di svolgere una parte delle sue funzioni, che quindi il suo jus in officio è rispettato».
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