Riforma dell’appello: il Parlamento davanti a tre strade

Paolo Armaroli

Ciampi ha rinviato alle Camere la legge sulla inappellabilità delle sentenze di accoglimento soprattutto perché essa provocherà, a suo avviso, «un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo», dal momento che la Corte di Cassazione si trasformerà da giudice di legittimità in giudice di merito. Ma è facile obiettare che così la presunzione di innocenza, riconosciuta da una sentenza di primo grado, viene subordinata a ragioni organizzative che non paiono insuperabili. E tutto questo lascia francamente l’amaro in bocca. Tanto più che Ciampi ha tenuto più volte a precisare che solo palesi incostituzionalità giustificano il rinvio di una legge alle Camere. Siamo sicuri che questo rinvio non faccia eccezione alla regola?
A porsi tale interrogativo non siamo solo noi. A porselo è stato anche il presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida. In un articolo apparso sul Sole 24 Ore ha rilevato che il potere di rinvio può essere esercitato con amplissima discrezionalità. Perciò, ha aggiunto, non è affatto vero che può essere motivato solo da ragioni di incostituzionalità della legge. Perché può essere motivato anche da ragioni di sola opportunità. Insomma, di «merito costituzionale». Concetto alquanto fumoso e oggetto di infinite dispute da parte della dottrina. Sta di fatto che è lo stesso Onida a farci intendere che questo rinvio è stato motivato più da ragioni di opportunità che di palese incostituzionalità. Perciò Ciampi stavolta si è attenuto a un diverso criterio.
Comunque sia, cosa fatta capo ha. E ora? Le Camere hanno davanti a sé tre vie. Possono non farne niente e gettare la spugna. Ma sarebbe irragionevole. Se le finalità di questa legge sono da un lato di condividere la giurisprudenza mondiale, a cominciare dagli Stati Uniti tutta schierata a favore del diritto di appello solo qualora l’imputato intenda dimostrare la propria innocenza, e dall’altro di assicurare la ragionevole durata del processo garantita dall’articolo 111 della Costituzione, non avrebbe senso buttare questa legge nel cestino della carta straccia. La seconda via, già sperimentata in passato, è quella di riapprovare la legge così com’è. A questo punto il capo dello Stato sarà tenuto a promulgarla. Ma questa via è sconsigliabile per un duplice motivo. Primo, perché le Camere così si opporrebbero frontalmente al presidente della Repubblica, e un conflitto alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale non è auspicabile da parte di nessuno. Secondo, perché la legge prima o poi passerebbe sotto le forche caudine della Consulta, che - non si sa mai - potrebbe giudicarla incostituzionale. Come quelle del Signore, si sa, le vie della Consulta sono infinite.
La terza via è quella di correggere la legge, com’è avvenuto il più delle volte, restringendo i casi di ricorso in Cassazione. Si obietterà che lo scioglimento delle Camere - che avvenga il 29 gennaio o poco più in là - ormai batte alle porte. E con lo scioglimento i poteri del Parlamento si affievoliscono. Verissimo. Ma si dà il caso che tra i poteri delle Camere sciolte viene annoverato senza ombra di dubbio anche quello di riesaminare una legge rinviata alle Camere dal capo dello Stato. Dopo lo scioglimento deciso da Cossiga il 2 febbraio 1992, le Camere riesaminarono la legge sull’obiezione di coscienza.

E nella seduta della Camera del 14 marzo 2001 il presidente Violante, dopo aver annunziato all’assemblea lo scioglimento parlamentare decretato da Ciampi l’8 marzo, tenne a precisare che tra le competenze spettanti al potere legislativo in periodo di prorogatio c’è anche quello di discutere i progetti di legge rinviati dal presidente della Repubblica. Perciò, date le eccellenti intenzioni del legislatore, sarebbe bene non perdere questa occasione.
paoloarmaroli@tin.it

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