Lo sgombero dei mobili dell’inquilino sfrattato

Capita spesso, a seguito di un’esecuzione di rilascio, che l’inquilino lasci mobili o altri oggetti di sua proprietà nell’immobile che conduceva in locazione.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che chi ha in custodia (di norma, il proprietario, tale nominato dall’Ufficiale giudiziario) i beni di proprietà dell’esecutato è tenuto alla «restituzione» di quanto affidatogli «con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento» (sentenza della Cassazione 4755 dell’1/10/1985); il che significa che ipotizzare di avviare i beni in questione ad una discarica pubblica è senz’altro da escludere (a meno che non si tratti di beni realmente privi di valore, dichiarati tali dall’Ufficiale Giudiziario in sede di inventario). Le soluzioni da adottare, quindi, per risolvere una siffatta situazione devono essere necessariamente altre.
Se non si riesce a convincere l'inquilino ad asportare i beni relitti (anche dopo l’inventario), la strada per il proprietario che non ne sia già in possesso può essere quella di munirsi di un titolo esecutivo di pagamento (in seguito ad un’ingiunzione), così da poter far pignorare detti beni e chiederne la vendita all’asta. Un’altra soluzione - ove però si tratti, in particolare, di beni «deteriorabili» o che richiedono spese di custodia «eccessive» - è quella di ricorrere allo strumento previsto dall’art.

1211 del Codice Civile, e quindi, in sostanza, di chiedere al Tribunale - dopo che non abbia avuto seguito l’intimazione all’ex inquilino di ritirare quanto lasciato - l’autorizzazione a vendere all’incanto i beni suddetti e a depositare il relativo prezzo (che rimane a disposizione del conduttore, ma che - eventualmente - potrà essere pignorato dal proprietario).
*Presidente Confedilizia

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