Capita spesso, a seguito di unesecuzione di rilascio, che linquilino lasci mobili o altri oggetti di sua proprietà nellimmobile che conduceva in locazione.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che chi ha in custodia (di norma, il proprietario, tale nominato dallUfficiale giudiziario) i beni di proprietà dellesecutato è tenuto alla «restituzione» di quanto affidatogli «con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento» (sentenza della Cassazione 4755 dell1/10/1985); il che significa che ipotizzare di avviare i beni in questione ad una discarica pubblica è senzaltro da escludere (a meno che non si tratti di beni realmente privi di valore, dichiarati tali dallUfficiale Giudiziario in sede di inventario). Le soluzioni da adottare, quindi, per risolvere una siffatta situazione devono essere necessariamente altre.
Se non si riesce a convincere l'inquilino ad asportare i beni relitti (anche dopo linventario), la strada per il proprietario che non ne sia già in possesso può essere quella di munirsi di un titolo esecutivo di pagamento (in seguito ad uningiunzione), così da poter far pignorare detti beni e chiederne la vendita allasta. Unaltra soluzione - ove però si tratti, in particolare, di beni «deteriorabili» o che richiedono spese di custodia «eccessive» - è quella di ricorrere allo strumento previsto dallart.
*Presidente Confedilizia
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