Imprese e lavoratori autonomi titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale, redatta mediante il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Il periodo di imposta 2023 riguarda le operazioni assoggettate all’Iva durante il 2022.
Ci sono contribuenti esonerati dalla dichiarazione, così come previsto dalle numerose norme in materia che l’Agenzia delle entrate ha elencato nel provvedimento 11378/2023 del 13 gennaio scorso.
In questo articolo entriamo nel dettaglio dei profili esonerati, indicando anche quali sono i termini entro i quali presentare la dichiarazione Iva e qual è l’impianto sanzionatorio.
Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2023
Cominciamo con elencare i soggetti che sottostanno all’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2023 la quale, ricordiamo, è relativa alle operazioni svolte durante il 2022.
L’obbligo di presentazione riguarda chi ha una partita Iva e svolge:
- attività di impresa a prescindere dalla forma giuridica
- attività professionali o artistiche, anche in forma associata
- associazioni sportive dilettantistiche che non hanno aderito alle disposizioni di agevolazione fiscale introdotte dalla Legge 398/1991.
C’è un primo accorgimento di cui tenere conto. Per i contribuenti sopra elencati corre l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva anche se:
- non sono tenuti al versamento dell’Iva
- hanno effettuato operazioni non imponibili o non soggette all’Iva
- non hanno effettuato attività di alcun tipo.
Occorre un approfondimento per onore di chiarezza. Le operazioni non imponibili sono, per esempio, quelle relative a vendite di beni o servizi all’estero. Operazioni che concorrono alla cifra d’affari dell’impresa o del professionista ma non sono soggette all’Iva.
L’esenzione dall’Iva è disciplinata dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e, per esempio, riguardano le cessioni di crediti, le locazioni o la compra-vendita di azioni od obbligazioni laddove queste non facciano parte del capitale sociale dell’impresa che le negozia.
Chi è esonerato dal presentare la dichiarazione Iva
La platea dei soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva annuale è ampia e, in molti casi, devono esistere dei requisiti specifici al di là dei quali subentra l’obbligo di presentazione:
- i contribuenti che durante il 2022 hanno svolto soltanto operazioni esenti (come da articolo 10 del succitato decreto 633/1972). Chi avesse svolto anche operazioni non esenti è quindi obbligato a presentare la dichiarazione
- i contribuenti che sottostanno al regime forfettario
- i produttori agricoli con una cifra d’affari inferiore ai 7.000 euro formata, in ragione di almeno due terzi, dalla vendita di prodotti agricoli e ittici citati nella tabella A del decreto 633/1972. Se questi requisiti non sono rispettati scatta l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva
- chi è attivo nell’organizzazione di giochi e intrattenimento, così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 nella tabella A
- i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea
- gli enti non commerciali
- i giornalai
- i tabaccai
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Nei regimi fiscali agevolati l’esonero dalla dichiarazione Iva è dato per assodato.
La dichiarazione Iva nei regimi fiscali agevolati
Lo specifichiamo a titolo di chiarezza ma va da sé che, non dovendo i contribuenti minimi e i forfettari assolvere l’obbligo di tenuta dei registri Iva e non avendo obbligo di fatturare tale imposta, non sottostanno all’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva né al suo versamento.
Quando va presentata la dichiarazione Iva 2023
La dichiarazione Iva deve essere presentata dal 1. Febbraio al 30 aprile e, limitatamente al 2023, tale termine slitta al 2 maggio, giacché il 30 aprile cade di domenica e il primo maggio è giorno festivo.
La trasmissione avviene per via telematica (qui le istruzioni dell’Agenzia delle entrate).
Le sanzioni
Le dichiarazioni Iva vengono ritenute valide anche se inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (31 luglio 2023) ma viene applicata una sanzione tra i 250 e i 2.000 euro, a meno che il contribuente non abbia provveduto al ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni non presentate oltre il limite dei 90 giorni dopo la scadenza sono considerate omesse ma l’imposta dichiarata viene presa in
considerazione anche per il calcolo delle sanzioni, ovvero:- dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (al minimo 250 euro)
- da 250 a 2.000 euro se il contribuente ha effettuato soltanto operazioni per le quali non è previsto il versamento dell’Iva.
Al di là del rispetto dei termini di consegna, scattano sanzioni anche nel caso di omesso versamento, in questo caso pari al 30% dell’imposta non corrisposta.
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