Lavoro stagionale: ecco cos’è e come funziona

Per questa tipologia di contratto il riposo settimanale potrebbe non coincidere con la domenica

Lavoro stagionale: ecco cos’è e come funziona
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Per i più fortunati l’estate è già cominciata, ma il pienone arriverà tra qualche settimana con le ferie di agosto. Ed è in questo periodo che molte attività legate al terziario e al turismo avranno bisogno di aumentare il proprio organico anche grazie ai contratti di lavoro stagionale.

Si pensi, ad esempio, ai bagnini e a chi lavora negli stabilimenti balneari o ai camerieri nelle strutture ricettive. Si tratta di professioni svolte prevalentemente nel periodo estivo - che, invece, durante il periodo invernale, si spostano nelle mete più gettonate per sciare – per cui è la stagionalità a caratterizzare la formula contrattuale che deve trovare un bilanciamento tra soddisfare le esigenze dell’impresa e i diritti dei lavoratori nel trovare il proprio work life balance.

Ma quali sono i lavori e i settori caratterizzati dalla stagionalità e in cosa consisto i diritti dei lavoratori occupati con queste formule contrattuali, soprattutto relativamente al diritto al riposo settimanale?

Entriamo un po’ più nel dettaglio.

Cosa sono e come funzionano i contratti stagionali

Sono lavori stagionali quei contratti individuati come tali dai CNNL di riferimento, tra cui, ad esempio, quello del turismo. Ad oggi, l’elenco delle attività stagionali è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Data la particolarità della formula di lavoro, sono presenti delle atipicità rispetto alle altre collaborazioni dipendenti, a partire dal fatto che le disposizioni relative a proroghe o rinnovi del contratto a termine non sono applicate; dunque a differenza dei contratti a tempo determinato ordinari, sugli gli stagionali non vi il vincolo di rispettare il limite di durata di 24 mesi (periodo oltre cui il datore di lavoro deve assumere a tempo indeterminato il dipednete) in quanto le collaborazioni dovrebbero esaurirsi nel giro di poche settimane o mesi.

Inoltre, il periodo contrattuale di tipo stagionale non viene ad essere ricompreso nel conteggio per il raggiungimento delle due annualità che fanno scattare l’assunzione; a fare da contraltare, però - come ricorda il sito ClicLavor.Gov.It - “il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”.

Inoltre, confrontando i contratti “ordinari” a quelli stagionali, nel primo caso se vi è un superamento dei 12 mesi del contratto a tempo determinato la proroga deve essere giustificata da alcune specifiche esigenze (come la sostituzione di altri lavoratori o l’incremento di attività che necessità di maggiore personale) mentre nel secondo caso possono essere prorogati o rinnovati senza l’obbligo delle causali. Ciò nonostante, anche i contratti stagionali non possono essere prorogati per più di 4 volte senza che scatti la conversione a tempo indeterminato a partire dalla quinta.

Come funziona il riposo settimanale

Come scritto sopra, il lavoro stagionale presente delle caratteristiche che lo rendono atipico rispetto alle altre formule contrattuali e ciò è dovuto alla particolarità dei servizi che l’impresa presso cui il lavoratore opera, offre ai consumatori.

Ad esempio, a differenze della quasi totalità degli impieghi classici, la domenica non rappresenta necessariamente il giorno di riposo settimanale; basti pensare agli stabilimenti balneari per cui il week end rappresenta il periodo di “piena” per cui è necessario l’utilizzo del maggior numero di collaboratori possibili.

Allora il collaboratore stagionale può ottenere il riposo settimanale di domenica?

Di certo anche il lavoratore stagionale ha diritto al riposo settimanale, ma questo può essere stabilito dal datore di lavoro in relazione alle

specifiche esigenze dell’impresa e pertanto il riposo può non coincidere con la domenica ed essere stabilito in un’altra giornata della settimana ritenuta più congrua ai fini dell’organizzazione del carico di lavoro dell’impresa.

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