Gennaio si è rivelato un mese particolarmente difficile per i trasporti su treno, con disservizi, guasti, pesanti rallentamenti e ritardi che hanno colpito numerosi passeggeri di Trenitalia e Italo: in attesa di comprendere se, come denunciato dal gruppo Fs, ci sia davvero una regia occulta dietro tutti questi problemi, da un punto di vista pratico resta il fatto che tanti clienti rientrano nelle condizioni previste per ottenere un rimborso dalle due aziende. Ma quando spetta il risarcimento? E come si può procedere?
Trenitalia
Per quanto concerne Trenitalia, esistono alcuni casi in cui è previsto il rimborso integrale del titolo di viaggio totalmente inutilizzato. Ciò si verifica in tutte queste circostanze:
- in caso di sciopero, dal momento della comunicazione dell'agitazione e fino alla partenza del treno prenotato;
- in caso di partenza ritardata di oltre un'ora, qualora si scelga di rinunciare al viaggio;
- qualora il viaggio venga annullato per decisione dell'autorità pubblica;
- quando risulti evidente che all'arrivo del convoglio il ritardo supererà i 60 minuti rispetto all'orario previsto e il viaggiatore decida di non partire con mezzi alternativi o di non proseguire scegliando di ritornare indietro o fermarsi a una località intermedia;
- nel caso in cui il treno o i servizi di cuccetta/vagone letto/cabina Superior vengano soppressi;
- quando il posto prenotato non risulta disponibile al momento della partenza o quando le condizioni (classe e servizi) siano inferiori a quelle risultanti dal biglietto acquistato e si decida comunque di non partire;
- in caso di assegnazione di posti cuccetta/vagone letto/cabina Superior differenti da quelli indicati sul titolo di viaggio e si decida di non partire;
- nel caso in cui il biglietto acquistato online o tramite Call Center non venga consegnato entro l'orario di partenza previsto;
- in caso di mancato trasporto della bicicletta con prenotazione su Intercity senza valido motivo.
Sono previsti anche rimborsi di una parte della spesa in caso di biglietto parzialmente non utilizzato nelle seguenti circostanze:
- quando non si può concludere il viaggio per via di un'interruzione della linea o per la soppressione dei treni con cui ci si doveva spostare per raggiungere la meta finale, oppure per la mancata coincidenza dipendente dal ritardo di un convoglio (nel caso in cui si stima l'arrivo con meno di un'ora di ritardo e si decida di non servirsi dei mezzi sostitutivi messi a disposizione);
- nei casi in cui si preveda un ritardo all'arrivo superiore ai 60 minuti e il viaggiatore decida di non proseguire il viaggio coi mezzi alternativi a disposizione né di tornare alla stazione di partenza;
- quando, per esigenze di servizio non prevedibili, le condizioni (classe e servizi) siano inferiori a quelle risultanti dal biglietto acquistato oppure quando il servizio cuccetta/vagone letto/cabina Superior non è disponibile per causa imputabile a Trenitalia;
- nel caso in cui non si possa proseguire il viaggio per ordine dell'autorità pubblica.
Da quest'anno è possibile ottenere il rimborso automatico del biglietto, tagliando i tempi e semplificando l'iter. È possibile anche muoversi tradizionalmente, purché si agisca dal momento del disservizio fino a un anno dall'evento, attraverso questi canali:
- compilando il form disponibile sul portale di Trenitalia, ma solo per i biglietti elettronici;
- presso le biglietterie;
- contattando il Call Center, per i biglietti elettronici acquistati sul sito, tramite l'App o il Call Center;
- tramite posta all'indirizzo "Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma".
Ribadendo il fatto che l'unico a poter richiedere il rimborso è il titolare del biglietto, l'azienda specifica inoltre che deve essere ovviamente attestata la rinuncia al viaggio, che va comunicata al personale di Trenitalia oppure mediante Call Center, ad eccezione dei casi di soppressione per sciopero del personale di FdS.
Italo
Italo prevede un rimborso integrale del biglietto qualora il viaggio sia cancellato in partenza o si preveda fin da subito un ritardo superiore ai 60 minuti: il risarcimento del costo sostenuto si effettua sulla parte di viaggio non ancora effettuata o sull'intero tragitto qualora si decida di rinunciare ad arrivare a destinazione. In quest'ultimo caso, il cliente ha diritto di chiedere di tornare alla stazione di partenza col primo convoglio utile.
Se si è acquistato un Andata/Ritorno e il ritardo o la cancellazione riguarda la prima parte di tragitto, il cliente può scegliere di ottenere il rimborso di entrambi i biglietti oppure di mantenere solo il Ritorno. Se il disservizio riguarda quest'ultima parte del tragitto, si potrà puntare a ottenere il risarcimento del Ritorno ma non dell'Andata. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze sopra citate, l'utente potrà effettuare la sua scelta contattando il personale oppure tramite il servizio Pronto Italo.
Che succede, invece, se il treno Italo arriva in ritardo a destinazione? Se si rimane tra i 90 e i 119 minuti di ritardo, il rimborso è del 25% del totale del biglietto, aldilà dei 120 minuti si ha diritto a un risarcimento del 50%.
L'indennizzo spettante viene riconosciuto dall'azienda tramite voucher entro 30 giorni, o, solo nel caso in cui il viaggiatore sia iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo. L'azienda si occuperà di contattare l'utente via mail, e quest'ultimo avrà la possibilità di verificare l'accrerdito nella sezione "Assistenza" del portale italotreno.com.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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