I servizi pubblici non possono essere privatizzati, ma devono restare nelle mani degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della finanziaria-bis 2011.
L'articolo era stato al centro delle polemiche perché solo due prima dalla sua approvazione un referendum aveva vietato la possibilità di privatizzazione dei servizi idrici. Per questo motivo la finanziaria-bis escludeva "il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, nonchè la gestione delle farmacie comunali".
Eppure, secondo i giudici della Corte costituzionale, la norma reintroduceva di fatto la possibilità di privatizzare i servizi oggetto del quesito referendario.
Nella sentenza, infatti, si legge che "nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della norma impugnata rispetto a quella abrogata con referendum, nonché l'identità della ratio ispiratrice".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.