Il licenziamento per gli impiegati pubblici è disciplinato dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non dalla legge Fornero. La Cassazione precisa le norme che regolano il licenziamento degli impiegati statali. La Corte di Cassazione, dopo "un'approfondita e condivisa riflessione" ha affermato con la sentenza 11868 della sezione lavoro depositato in data odierna "che il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero ma dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Dunque anche i dipendenti pubblici potranno essere licenziati senza obbligo di essere reintegrati come quelli privati. L'art. 18 infatti, come riformato dalla legge Fornero e più di recente dal Jobs Act, va applicato anche ai lavoratori della P.A.
A stabilirlo era stata già in passato la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24157/2015, intervenendo a gamba tesa nel dibattito aperto nel 2012 sull'estensione (o meno) al pubblico impiego della riforma dell'art. 18. Di fatto dunque i dipendenti del pubblico impiego vengono equiparati a quelli privati dal punto di vista della cessazione del rapporto di lavoro.
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