Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'obbligo del Green pass per il personale docente ed ha confermato quanto stabilito dalla sentenza del Tar. L'imposizione di esibire la certificazione verde per gli insegnanti resta valida.
Secondo quanto stabilito dall'organo costituzionale, non sussisterebbero né violazioni della privacy, né discriminazione. Il ricorso presentato al Tar da alcuni docenti, che si esprimevano contro il ministero dell'Istruzione, è stato dunque respinto anche dal Consiglio di Stato, che spiega come il Green pass possa essere in ogni caso ottenuto tramite tampone (non vi sarebbe, pertanto, alcun obbligo di vaccinazione). "Il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l'antigenico rapido", viene infatti precisato, come riportato da Agi.
Per quanto riguarda la privacy, secondo l'organo costituzionale, tali obiezioni "sono contraddette sia dall'avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l'accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorchè emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi".
Il Consiglio di Stato affronta anche la delicata questione della priorità del diritto individuale alla salute, quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi. Secondo quanto stabilito nella sentenza, questa tematica non può in ogni caso avere valore assoluto, dal momento che viene posto "a confronto con l'eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui diritto a scongiurare possibili contagi" rientra nella componente della salute pubblica. Il Consiglio ricorda comunque ancora una volta che come alternativa al vaccino è possibile ricorrere al tampone.
Si affronta poi l'accusa di pregiudizio, dal punto di vista economico, relativo alla sospensione retributiva.
Questo pregiudizio, spiega l'organo costituzionale, è collegato "alla infungibilità della funzione docente (non assegnabile a diverse ed improprie mansioni) sottolineata dal primo giudice. Ritenuto che vi siano ragioni per accogliere l'istanza di abbreviazione dei termini così come presentata dagli appellanti".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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