Scuola e privacy: scrutini pubblici ma con cautele

Torna in primo piano il tema della tutela della privacy della popolazione scolastica

Scuola e privacy: scrutini pubblici ma con cautele

Col suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico e la pubblicazione dei verdetti di promozione o bocciatura torna in primo piano il tema della tutela della privacy della popolazione scolastica. Le questioni scivolose sono diverse, a cominciare da quella della diffusione degli esiti finali, che è più volte stata oggetto di puntualizzazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali e del Ministero dell’Istruzione.

Scrutini ed esami sono pubblici?

Come procedere senza violare la privacy degli studenti? L’Autorità Garante della privacy ha precisato che la pubblicazione online degli esiti costituisce “una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy” evidenziando che “la necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo online, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.

Le garanzie del Registro elettronico

Quindi il Registro elettronico, come chiarito da una circolare ministeriale di due anni fa, rappresenta lo strumento ideale per la diffusione di quei dati, senza il rischio di violazioni della privacy, che invece ci sarebbero se le informazioni comparissero sul sito web istituzionale visualizzabile da tutti. Una volta esposti sul sito, infatti, i voti rischiano di rimanere in Rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all'ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. Il problema, però, è che il Registro elettronico non è obbligatorio e che non tutti gli istituti scolastici ne sono dotati.

Privacy rafforzata in materia di salute

Il Garante ha infatti precisato che “nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti”. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve omettere informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

Pubblicazione di foto solo con il consenso

Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici.

Le immagini in questi casi sono raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in Rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

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