Il fornitore di luce e gas cambia contratto? Ecco come difendersi

Sempre più spesso alcuni fornitori ricorrono alla modifica unilaterale del contratto. Ecco cosa sapere e come reagire in caso di dubbi

Il fornitore di luce e gas cambia contratto? Ecco come difendersi

Si moltiplicano i casi di consumatori che denunciano gli atteggiamenti di alcuni fornitori di energia. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un’istruttoria contro quattro gestori che avrebbero disdetto unilateralmente dei contratti di fornitura, salvo proporne altri meno vantaggiosi per i clienti. Nel medesimo tempo ha chiesto delucidazioni ad altre società, 25 in tutto.

Episodi dubbi provengono da tutta la Penisola ed è quindi opportuno ricordare quali sono i diritti dei clienti finali e quali gli obblighi dei fornitori di energie.

L’intervento dell’Agcm

L’Antitrust può comminare sanzioni fino a cinque milioni di euro ma non può intervenire stabilendo risarcimenti in favore dei consumatori. Ciò non toglie che la vigilanza dell’Agcm può fungere da deterrente e indurre i gestori, che avessero violato le norme a ritornare sui propri passi, nella fattispecie bloccando risoluzioni contrattuali e aumenti tariffari ingiustificati.

Al di là dei casi su cui è intervenuta l’Agcm, ci sono misure che ogni singolo cittadino può mettere in atto in modo indipendente, cominciando dall’evento più osteggiato dall’Antitrust, ossia la volontà dei gestori di imporre ai consumatori nuove tariffe, pena la risoluzione contrattuale.

Prezzi maggiorati o risoluzione

Può succedere che il gestore scriva al cliente dicendogli che il contratto verrà sciolto, a patto che questo non accetti le nuove condizioni di prezzo maggiorato.

Il fornitore può farlo, ma soltanto dopo avere ottenuto il benestare di un giudice e, in ogni caso, dopo avere attivato il mercato di salvaguardia che offre la continuità dell’erogazione di gas ed energia elettrica anche se a costi meno convenienti.

Caso differente è quello in cui il gestore vuole risolvere il contratto senza presentare altre offerte ai consumatori. Può farlo soltanto se il contratto in essere lo prevede e, in ogni caso, deve comunicare la sua intenzione ai clienti domestici con almeno sei mesi di anticipo. Un termine perentorio che, se non rispettato, apre le porte al reclamo e alla conciliazione con Arera, come illustrato sotto.

Le modifiche unilaterali dei contratti

L’articolo 3 della legge 115/2022 vieta ai gestori di modificare clausole contrattuali fino al 30 aprile 2023. Se uno di questi dovesse proporre modifiche unilaterali occorre che il consumatore invii un reclamo via Pec o via raccomandata al proprio fornitore il quale deve rispondere entro 30 giorni. Nel caso in cui la risposta non fosse ritenuta soddisfacente (o se non pervenisse del tutto) ci si può rivolgere allo sportello del consumatore Arera che organizza, entro 90 giorni al massimo, una mediazione tra gestore e cliente finale. Se anche questa dovesse dare esito negativo, il consumatore può rivolgersi al tribunale competente.

Altro discorso è quello relativo ai contratti in scadenza, perché la legge tutela quelli attivi e non quelli futuri. Prima della scadenza del contratto in essere il gestore invia al cliente una proposta di rinnovo con i prezzi che ritiene essere congrui. A questo punto il consumatore può decidere se accettare il nuovo contratto o rivolgersi a un altro fornitore.

I contratti a tempo indeterminato

Ci sono dei rapporti contrattuali tra gestori e clienti che non hanno una vera e propria scadenza e prevedono che il prezzo dell’energia fornita venga aggiornato con una certa

regolarità. In questo caso i fornitori possono ritoccare le tariffe ma devono comunicarle ai clienti entro i tempi previsti dalle norme contrattuali affinché questi ultimi abbiano il tempo di valutare offerte di altri gestori.

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