Intercettazioni, le ultime modifiche al ddl

Durata massima di 75 giorni, prorogabili di tre giorni in tre giorni in caso di necessità di formazione della prova; autorizzazione da parte del giudice collegiale; divieto di pubblicazione dello "sbobinato" sui giornali, che potranno dar conto solo del riassunto; carcere e multe per i giornalisti e sanzioni per gli editori che pubblicano intercettazioni telefoniche

Intercettazioni, le ultime modifiche al ddl

Roma - Una durata massima di 75 giorni, prorogabili di tre giorni in tre giorni in caso di imminenza di un nuovo reato o di necessità di formazione della prova; autorizzazione da parte del giudice collegiale; divieto di pubblicazione dello ’sbobinatò sui giornali, che potranno dar conto solo del riassunto; carcere e multe per i giornalisti e sanzioni per gli editori che pubblicano intercettazioni telefoniche. Questi i punti salienti del ddl intercettazioni, di cui la commissione Giustizia del Senato ha concluso l’esame senza votare sulle modifiche e che ora verrà discusso in aula. Di seguito, punto per punto, ecco cosa prevede il testo.

Limiti e durata  Intercettazioni possibili solo per i reati puniti con più di cinque anni di carcere. I telefoni possono essere messi sotto controllo per 75 giorni al massimo. Se c’è necessità, motivata dal pm e riconosciuta dal giudice, è possibile un periodo aggiuntivo di tre giorni, prorogabili di volta in volta con provvedimento del pm controfirmato dal giudice fino a che esista la necessità. Per i reati più gravi (mafia, terrorismo, omicidio, ecc.) le intercettazioni sono possibili per 40 giorni, più altri venti prorogabili. Inoltre, le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate anche per provarne un altro, purchè il fatto sia lo stesso.

Divieti e sanzioni Gli atti delle indagini in corso possono essere pubblicati solo per riassunto. Gli editori che ne consentono la pubblicazione in maniera testuale rischiano fino a 300mila euro di multa. Le intercettazioni sono off limits per la stampa fino a conclusione delle indagini: per gli editori che violano il divieto, sono previste sanzioni oltre i 300 mila euro, che salgono a 450mila euro se si tratta di intercettazioni di persone estranee alle indagini o che devono essere espunte dal procedimento perchè illecite o irrilevanti ai fini processuali. Condanne dure anche per i giornalisti: fino a 30 giorni di carcere o una sanzione fino a 10.000 euro se pubblicano intercettazioni durante le indagini o atti coperti da segreto.

Intercettazioni ambientali Niente più microfoni piazzati in casa o in auto per registrare le conversazioni degli indagati. Le ’cimicì saranno consentite per un massimo per tre giorni, prorogabili di tre in tre con provvedimento del pm controfirmato dal giudice.

Pm in tv Se il responsabile dell’inchiesta passa alla stampa atti coperti dal segreto d’ufficio o semplicemente rilascia dichiarazioni pubbliche su un’inchiesta a lui affidata può essere sostituito dal capo del suo ufficio. La sostituzione del magistrato, quindi, non avviene più per automatismo, ma occorre la volontà del capo dell’ufficio.

Norma transitoria Le nuove regole si applicano ai processi in corso. Quindi, anche se erano già state autorizzate intercettazioni con le vecchie regole, dovrà essere applicato il tetto dei 75 giorni. Dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inoltre, saranno necessari 15 giorni di vacatio ordinaria per consentire alle Procure di allestire il registro segreto e un luogo dove conservare le intercettazioni, di cui è responsabile il capo dell’ufficio.

Riprese dei processi Sulle riprese tv per i processi decide il presidente della Corte d’Appello, che può autorizzarle anche se non c’è il consenso delle parti.

Registrazione di conversazioni Le registrazione carpite di nascosto sono permesse solo ai servizi segreti e ai giornalisti professionisti e pubblicisti.

Preti e onorevoli Se nelle intercettazioni finisce un sacerdote bisogna avvertire la diocesi; se l’intercettato è un vescovo il pm deve avvertire la segreteria

di Stato vaticana. Per quanto riguarda i parlamentari, occorre il via libera della Camera di appartenenza. Vietato ascoltare assistenti e familiari degli onorevoli se sono estranei ai fatti per cui è in corso l’indagine.

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