Nel Codice Penale l’istituto della grazia è regolamentato dall'articolo 174, che dice: "l’ indulto, o la grazia, condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna".
L’articolo 681 del Codice di Procedura Penale regolamenta invece in cinque commi i provvedimenti relativi alla grazia: "la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica - prevede il comma 1 - è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di Grazia e Giustizia". "Se il condannato è detenuto, o internato - recita il comma 2 - la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice competente, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni".
"La proposta di grazia - si legge nel comma 3 - è sottoscritta dal presidente del Consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2". Comma 4: "la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice competente ne cura l’esecuzione, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti".
"In caso di grazia sottoposta a condizioni - recita infine il comma 5 - si provvede a norma dell’art.
672 comma 5", che sancisce che amnistia e indulto condizionati hanno l’effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, in assenza di questo, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. Amnistia e indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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