La commissione Ambiente della Camera, con la firma unanime di Mattia, Zinzi, Cortelazzo e Semenzato, ha presentato una legge che reintroduce con urgenza la norma Salva-Milano. Le nuove disposizioni mirano a regolamentare piani particolareggiati, lottizzazione convenzionata e ristrutturazione edilizia, fondamentali per la rinascita urbana. Ecco tutti gli aggiornamenti e le novità incluse nella bozza.
La bozza
La bozza visionata da Public Policy ha potuto visionare in anteprima fa carpire che, in previsione di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dall'approvazione della pdl, con accordo in Conferenza unificata, il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane gestiscano le loro responsabilità per determinare quando è necessario ottenere l'approvazione preliminare di "un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata e degli interventi definiti come ristrutturazione edilizia".
Inoltre, il comma 2 specifica che gli interventi realizzati o concordati fino alla data di entrata in vigore della nuova regolamentazione del settore, che non abbiano ottenuto l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, saranno considerati "conformi alla normativa urbanistica" a meno che per tali interventi non sia stato emesso un provvedimento definitivo di demolizione o ripristino. Tuttavia, è necessario rispettare determinate condizioni come la costruzione di nuovi edifici su lotti singoli situati in aree già edificate e urbanizzate; sostituzione di edifici esistenti in zone con una struttura urbana definita e urbanizzata assieme alle modifiche a edifici esistenti in tali aree che comportino altezze e volumi superiori ai limiti massimi previsti, sempre nel rispetto delle normative tecniche delle costruzioni.
La disciplina transitoria
Inoltre viene introdotta cuna nuova normativa transitoria la quale sancisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia parziale che totale, effettuati o approvati a partire dall’entrata in vigore della legge sulla semplificazione edilizia (articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), fino alla data di applicazione della nuova regolamentazione del settore, sono considerati come ristrutturazione edilizia. Tali lavori, eseguiti all’interno dello stesso lotto, possono portare alla realizzazione di edifici con forme, facciate e caratteristiche diverse da quelli originali, purché rispettino le procedure e i vincoli volumetrici previsti dalla normativa regionale o dagli strumenti urbanistici comunali, e siano conformi alle dotazioni territoriali e agli standard urbanistici previsti dalla legislazione regionale e comunale.
Interventi di ristrutturazione edilizia
Si chiarisce inoltre che restano valide le norme relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché a quelli che richiedono la segnalazione di inizio attività e quelli che, in alternativa al permesso di costruire (noto come Super Scia), necessitano di tale segnalazione.
Queste disposizioni si applicano agli interventi di ristrutturazione che mirano a modificare un edificio esistente attraverso un insieme coerente di lavori, che possono rendere l'edificio, in tutto o in parte, diverso da quello originale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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