
I punti chiave
- 1. Quanti sono i voli cancellati per la chiusura dello scalo di Heathrow?
- 2. Ci sono state conseguenze anche per gli aerei già in volo?
- 3. Quanti passeggeri italiani sono rimasti coinvolti nel disservizio?
- 4. Anche i voli Ita sono rimasti coinvolti?
- 5. I passeggeri rimasti a terra hanno diritto a un rimborso?
- 6. I passeggeri non hanno diritto a niente altro?
- 7. E se queste cose non vengono garantite?
- 8. Esiste anche una compensazione per il disagio subito?
- 9. E chi ha sottoscritto una assicurazione supplementare?
- 10. A chi va inviata la richiesta di rimborso?
1. Quanti sono i voli cancellati per la chiusura dello scalo di Heathrow?
I disservizi hanno riguardato 1350 voli cancellati e circa 300mila passeggeri rimasti a terra.
2. Ci sono state conseguenze anche per gli aerei già in volo?
Naturalmente. A metà giornata di ieri, FlightRadar aveva conteggiato una sessantina di voli deviati dalla rotta originaria dopo il decollo: in parte verso uno degli altri cinque aeroporti internazionali di Londra (Gatwick, London City, Stansted, Luton e Southend) ma per lo più verso altri aeroporti del Nord Europa.
3. Quanti passeggeri italiani sono rimasti coinvolti nel disservizio?
Secondo le prime stime ci sarebbero «saltati» 56 collegamenti diretti con l'aeroporto di Heathrow da e per Napoli, Fiumicino, Firenze, Bologna, Venezia, Linate e Malpensa. A terra 11mila passeggeri italiani. Disagi anche per chi faceva scalo a Londra per raggiungere destinazioni in Asia o negli Stati Uniti.
4. Anche i voli Ita sono rimasti coinvolti?
No perché Ita vola sull'aeroporto di London City, il piccolo scalo più vicino al centro della metropoli.
5. I passeggeri rimasti a terra hanno diritto a un rimborso?
Certo. In caso di ritardi o cancellazioni di voli la normativa di riferimento a livello europeo è il Regolamento (CE) numero 261/2004, che dispone che il passeggero ha diritto alla scelta tra tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, imbarco su un volo alternativo il prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
6. I passeggeri non hanno diritto a niente altro?
Hanno diritto a pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi.
7. E se queste cose non vengono garantite?
Il passeggero può presentare richiesta di rimborso alla compagnia per le spese sostenute, purché debitamente documentate.
8. Esiste anche una compensazione per il disagio subito?
In teoria sì, ma l'eventuale ulteriore compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro prevista dall'art. 7 del Regolamento sulla base della lunghezza della tratta aerea non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (condizioni meteo, scioperi, impreviste carenze di sicurezza). E lo scoppio di un incendio rientra certamente tra le cause di forza maggiore.
9. E chi ha sottoscritto una assicurazione supplementare?
In questo caso le situazioni andranno valutate caso per caso a
seconda di che cosa copra la polizza.10. A chi va inviata la richiesta di rimborso?
Il passeggero deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto oppure, in caso di pacchetto di viaggio tutto compreso, al tour operator con il quale ha stipulato il contratto.
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