Dagli spostamenti ai confini: ecco il testo definitivo del decreto

I governatori potranno stabilire regole in base alla situazione epidemiologica. Le regole per gli spostamenti. Cosa cambia

Dagli spostamenti ai confini: ecco il testo definitivo del decreto

Conte ha firmato il decreto sulle riaperture (Clicca qui per leggere il testo). Tra poche ore si entrerà nel vivo della fase 2 dell'emergenza Coronavirus che si è abbattuta sull'Italia: a partire da domani, lunedì 18 maggio, è consentita la riapertura delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti servizi alla persona. Ma ci sono due condizioni fondamentali: le Regioni devono non solo avere preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività in questione con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, ma anche individuare protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio. È questo quanto contenuto nel decreto 18 maggio, annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte (che ha da poco firmato il Dpcm) nel corso della conferenza stampa. Restano invece sospese le attività di centri benessere, centri termali (eccezion fatta "per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza"), centri culturali e centri sociali, quelle di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Sarà consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici purché si rispettino in maniera rigorosa il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Dal 15 giugno bambini e ragazzi potranno accedere ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, "con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia". Si può svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando tra le varie persone la distanza di almeno due metri per quanto riguarda l'attività sportiva, di almeno un metro per ogni altra attività "salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti".

Mascherine, spiagge libere e spettacoli

Sull'intero territorio nazionale vige l'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (inclusi i mezzi di trasporto) e in tutte le occasioni in cui non è possibile "garantire continuativamente" il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Sono esentati i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina, "ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti". Si può ricorrere all'utilizzo pure delle mascherine di comunità (monouso o lavabili), auto-prodotte, purché garantiscano comfort e respirabilità e permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Saàr fondamentale rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di un metro in molte circostanze, come ad esempio nelle spiagge libere: l'accesso sarà regolato dalle "prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità". Un metro di distanza tra le persone dovrà essere rispettato anche nei luoghi di culto: anche qui sarà vietata la formazione di assembramenti, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti in questione. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sarà consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, "nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore". Per quanto riguarda i colloqui negli istituti penitenziari, quelli visivi si svolgeranno in modalità telefonica o video; in casi eccezionali può essere autorizzato quello personale "a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri".

Nel decreto si legge inoltre che dal 15 giugno gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all'aperto, e le proiezioni cinematografiche si svolgeranno esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati. Bisognerà garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori. Il numero massimo di spettatori dovrà essere di 1000 unità per gli spettacoli all'aperto; di 200 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Palestre e piscine

Dal 25 maggio possono ripartire sia l'attività sportiva di base sia l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati: le Regioni potranno comunque stabilire una diversa data anticipata o posticipata. Per quanto riguarda le palestre bisognerà "predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare, redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni". È prevista la possibiltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C. Gli spazi negli spogliatoi e docce devono essere organizzati "in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere)".

La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona; la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. "Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto", si legge negli allegati al Dpcm. Ogni impianto dovrà essere dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in occasione dell'ingresso. Bisognerà regolamentare la disposizione delle attrezzature (come i lettini) mediante percorsi dedicati al fine di garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro e mezzo tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Allo stesso tempo si dovrà assicurare "una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni", spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc). Sedie a sdraio, ombrelloni ecc dovranno essere disinfettati a ogni cambio di persona o nucleo famigliare; la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Al mare

Sciolto anche il nodo relativo agli stabilimenti balneari: bisognerà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro e mezzo. "Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare", si legge.

In più punti dell'impianto andranno garantiti prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale; bisognerà privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. Dalle disposizione emerge che bisognerà favorire modalità di pagamento elettroniche (eventualmente in fase di prenotazione), riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato e - dove possibile - organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

La pulizia e la disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici dovrà essere regolare e frequente, assicurandole dopo la chiusura dell'impianto. Le attrezzature andranno disinfettate a ogni cambio di persona o nucleo famigliare. La sanificazione deve essere garantita al termine di ogni giornata. Non sono in alcun modo consentite le attività ludico-sportive di gruppo "che possono dar luogo ad assembramenti". Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (come i racchettoni) o in acqua (come nuoto, surf, windsurf e kitesurf) possono essere regolarmente praticati "nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale". Per gli sport di squadra (come beach-volley e beach- soccer) si dovranno rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Le misure per i negozi

Le misure per gli esercizi commerciali previste dal Dpcm riguardano il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi, la garanzia non solo di pulizia e igiene ambientale ("con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura") ma anche di un'adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria, un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, l'utilizzo della mascherina nei luoghi o ambienti chiusi "e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale", l'utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, "particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande".

Gli accessi dovranno essere regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie. Per i locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per i locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato "in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita".

Riprendono le autoscuole

A partire da mercoledì 20 maggio riprenderanno i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole "secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

In chiesa

Le norme contenute nel protocollo siglato con la Conferenza episcopale italiana prevedono l'accesso alle chiese contingentato (ma con la possibilità di aumentare il numero delle celebrazioni liturgiche qualora la partecipazione attesa dei fedeli dovesse superare significativamente il numero massimo di presenze consentite), il rispetto della distanza di almeno un metro tra i fedeli, l'obbligo di mascherina anche durante la messa e acquasantiere vuote. In questa fase di transizione l'accesso in chiesa verrà regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriranno l'accesso e l'uscita e vigileranno "sul numero massimo di presenze consentite". Le chiese e le sagrestie dovranno essere igienizzate regolarmente al termine di ogni celebrazione, "mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica"; i vasi sacri, le ampolline, i microfoni e gli altri oggetti utilizzatidovranno essere "accuratamente disinfettati".

Gli spostamenti da e per Stati extra Ue

A meno di limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, a decorrere dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dell'Andorra, Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Fino al 15 giugno restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati.

Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana: Il Dpcm vieta a tutte le società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera "di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo" e impone di "sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali".

Chi vuole entrare in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a indicare i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia "dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario". In caso di insorgenza di sintomi da Coronavirus bisogna tempestivamente segnalare tale situazione all'autorità sanitaria "per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati".

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