Presidente del Consiglio eletto. Basta tecnici, altolà ai ribaltoni

Il capo del governo potrà essere eletto solo due volte. Senza fiducia, si torna alle urne o incarico a un altro esponente della maggioranza. Addio senatori a vita

Presidente del Consiglio eletto. Basta tecnici, altolà ai ribaltoni
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Lo chiamiamo premierato ed è la modifica della Costituzione che permetterà l'elezione diretta del capo del governo dal 2027, se tutto va come previsto. Vediamo le principali novità che saranno introdotte con il ddl Casellati, dal nome del ministro per le Riforme, Elisabetta.

Suffragio universale per il premier. Nella Carta si introduce, appunto, il voto diretto del presidente del Consiglio, che resta al potere per 5 anni e non può essere rieletto dopo 2 mandati consecutivi. Possono diventare 3 solo se ha ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a 7 anni e 6 mesi.

Sistema elettorale Il testo dice che le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo «contestualmente», ma sarà una legge ordinaria a regolare il sistema, «assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche». La riforma non fissa la soglia per far scattare il premio, né chiarisce se ci sarà un ballottaggio per eleggere il premier.

Voto italiani all'estero Da risolvere anche la questione delle elezioni dei 5 milioni di nostri connazionali residenti in altri Paesi. Attualmente, votano nella circoscrizione estero che elegge 4 deputati e 8 senatori. Per evitare che possano avere un potere eccessivo sulla scelta del premier, i loro voti potrebbero pesare meno di quelli dei residenti, ma per questo potrebbe servire una previsione in Costituzione.

Poteri del presidente della Repubblica e del premier Sarà il Quirinale a conferire al presidente del Consiglio eletto «l'incarico di formare il governo e a nominare e revocare, su proposta di questo, i ministri». Dunque, non nominerà più il presidente del Consiglio ma potrà revocare su richiesta di quest'ultimo un ministro. In questo modo non potrà incaricare un tecnico. Inoltre, potrà sciogliere le Camere anche nel semestre bianco, gli ultimi 6 mesi del mandato, se si tratta di «atto dovuto», richiesto dal premier sfiduciato o dimissionario.

Scioglimento delle Camere in 3 casi e antiribaltone. Primo: per «revoca della fiducia al presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata» e si torna alle urne. Secondo: «in caso di dimissioni del presidente del Consiglio eletto (per esempio in caso di mancata fiducia su un provvedimento, ndr) previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro 7 giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone». Terzo: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio», quindi della stessa maggioranza.

Elezione del capo dello Stato Avverrà a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, ma dopo il sesto (non più il terzo) scrutinio sarà sufficiente la maggioranza assoluta, metà più uno dei membri.

Controfirma del governo Eliminata su una serie di atti del Presidente della Repubblica: la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei

referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi.

Fine dei senatori a vita È abrogato il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. Gli attuali però non decadono e rimangono in carica.

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