Scuola, tetto per stranieri Il ricorso di due mamme: "E' una discriminazione"

Depositato il ricorso di due mamme contro Miur e Sovrintendenza scolastica lombarda: l’imposizione del tetto del 30% per gli alunni stranieri viola il principio di parità del trattamento

Scuola, tetto per stranieri 
Il ricorso di due mamme: 
"E' una discriminazione"

Milano - L’imposizione del tetto del 30 per cento per gli alunni stranieri nelle scuole viola il principio di parità del trattamento tra italiani e stranieri al diritto all’istruzione e, dunque, è discriminatorio. Lo sostengono in un ricorso depositato oggi contro il ministero dell’Istruzione e la Sovrintendenza scolastica regionale per la Lombardia le mamme di due bambine di 10 anni, una rumena e l’altra egiziana, insieme all’Associazione studi giuridici sull’immigrazione e ad Avvocati per niente oggi.

La richiesta al ministero Nel documento chiedono al giudice di imporre l’accettazione delle domande di iscrizione di tutti gli alunni stranieri con le medesime condizioni previste per gli italiani nonché di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Miur e dalla sovrintendenza scolastica regionale nell’aver adottato il primo la circolare 2.10 che fissa il tetto e la seconda la circolare 18.1.10 Iscrizioni alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che fornisce le direttive applicative. I ricorrenti sollecitano una rapida fissazione di udienza perché il termine delle iscrizioni è fissato per il 27 febbraio per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le elementari e per il 26 marzo per quanto riguarda le medie.

Le "classi ghetto" Le due mamme, che devono iscrivere le figlie alla prima media, e le due associazioni, ricordano che secondo quanto dichiarato alla stampa dal ministro Mariastella Gelmini la "finalità del provvedimento è evitare la formazione di 'classi-ghetto' cioè con una eccessiva concentrazione di alunni privi di adeguate conoscenze linguistiche o con peculiarità culturali". Ebbene, i ricorrenti ritengono "legittima" questa finalità, ma aggiungono che "certamente il mezzo utilizzato non è né proporzionato, né necessario", oltre che vietato da norme nazionali e internazionali.

Assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri rilevano infatti che le due circolari violano innanzitutto l’articolo 3 della Costituzione che vieta al legislatore l’introduzione di regimi differenziati in ragione della cittadinanza quanto al nucleo dei diritti fondamentali della persona.

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