"Tetto del 30 per cento di stranieri nelle classi? Discriminatorio"

Il ricorso di due mamme extracomunitarie contro il ministero dell'Istruzione e la Sovrintendenza scolastica regionale: «Il limite di alunni non italiani in aula viola il diritto all'istruzione». Ora decideranno i giudici

L'imposizione del tetto del 30 per cento per gli alunni stranieri nelle scuole viola il principio di parità del trattamento tra italiani e stranieri al diritto all'istruzione e dunque è discriminatorio. Lo sostengono in un ricorso depositato oggi contro il ministero dell'Istruzione e la Sovrintendenza scolastica regionale per la Lombardia le mamme di due bambine di 10 anni, una rumena e l'altra egiziana, insieme all'Associazione studi giuridici sull'immigrazione e ad Avvocati per niente oggi. Nel documento chiedono al giudice di imporre l'accettazione delle domande di iscrizione di tutti gli alunni stranieri con le medesime condizioni previste per gli italiani nonché di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Miur e dalla sovrintendenza scolastica regionale nell'aver adottato il primo la circolare 2.10 che fissa il tetto e la seconda la circolare 18.1.10 «Iscrizioni alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado» che fornisce le direttive applicative. I ricorrenti sollecitano una rapida fissazione di udienza perché il termine delle iscrizioni è fissato per il 27 febbraio per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e le elementari e per il 26 marzo per quanto riguarda le medie. Le due mamme, che devono iscrivere le figlie alla prima media, e le due associazioni, ricordano che secondo quanto dichiarato alla stampa dal ministro Mariastella Gelmini la «finalità del provvedimento è evitare la formazione di "classi-ghetto" cioè con una eccessiva concentrazione di alunni privi di adeguate conoscenze linguistiche e/o con peculiarità culturali». Ebbene, i ricorrenti ritengono «legittima» questa finalità, ma aggiungono che «certamente il mezzo utilizzato (la fissazione di un tetto in base al criterio della cittadinanza) non è né proporzionato, né necessario», oltre che vietato da norme nazionali e internazionali. Assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri rilevano infatti che le due circolari violano innanzitutto l'articolo 3 della Costituzione che vieta al legislatore l'introduzione di regimi differenziati in ragione della cittadinanza quanto al nucleo dei diritti fondamentali della persona. Aggiungono poi che violano anche il «diritto internazionale secondo il quale non vi può essere mai trattamento differenziato tra minori in ragione della cittadinanza, persino indipendentemente dall'esistenza di un valido titolo di soggiorno» perché riguardano solo minori. Infine, sostengono che non venga rispettato nemmeno il Testo unico sull'immigrazione, secondo il quale «l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani». «Premesse tali ovvietà», proseguono i due legali nel ricorso, «sul piano strettamente scientifico, i pedagogisti non sembrano in realtà così concordi in ordine alla effettiva rilevanza dell'elemento proporzionale/numerico (rispetto ad altri) al fine del buon andamento della classe». Ma soprattutto Guariso e Neri ritengono che un tetto basato sullo status di cittadino è anche «irrazionale». Basta considerare, dicono, «il caso dei bimbi adottati (cittadini, ma spesso con conoscenze minime della lingua) e all'opposto il caso dei bimbi stranieri nati in Italia che nella quasi totalità dei casi non hanno alcun problema di conoscenza della lingua». Rilevano infine, sul piano pratico, «il trattamento di svantaggio» per lo straniero rispetto all'italiano nella tutela del diritto di precedenza all'iscrizione in un determinato istituto secondo quanto previsto dal principio del «bacino d'utenza» che da anni governa l'accesso alla scuola italiana. In conclusione, se secondo i ricorrenti la circolare ministeriale è «singolarmente contraddittoria» e potrebbe rivelarsi «di modesta utilità rispetto al battage pubblicitario che l'ha accompagnata», è il regolamento di attuazione regionale emanato «quando ormai mancava un mese alla chiusura delle iscrizioni» a porre i problemi più grossi. Perché se la circolare prevedeva la possibilità di deroghe, il regolamento la esclude a priori con «l'effetto di porre un gravissimo ostacolo alle famiglie straniere che potranno vedersi respingere l'iscrizione sulla base dell'asserito raggiungimento del tetto» del 30 per cento «quando ancora »la scuola non ha alcuna notizia specifica sull'alunno».

Di qui la richiesta al giudice di ordinare alla Direzione scolastica regionale di «fornire indicazioni alle scuole affinché, sulle more della decisione del presente ricorso, vengano comunque ricevute tutte le domande di iscrizione di alunni stranieri interni al bacino d'utenza della scuola, salvo il rispetto delle medesime condizioni previste per gli italiani».

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