Sciopero, cos'è la precettazione e cosa rischia chi non la rispetta

Si tratta di un provvedimento amministrativo con cui si può limitare lo sciopero. Procedura, sanzioni, sospensioni e ricorsi: cosa bisogna sapere

Sciopero, cos'è la precettazione e cosa rischia chi non la rispetta
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Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre continua ad agitare gli animi: da una parte Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, ha firmato il provvedimento per limitare dalle 9 alle 13 lo "stop" per il settore trasporti; dall'altra i due sindacati vanno sulle barricate e confermano l'intenzione di tirare dritto. Ma il titolare del Mit ha fatto scattare la precettazione, un termine a cui è stato fatto ricorso nelle ultime ore. Dalla procedura ai ricorsi passando per sanzioni e sospensioni: cosa bisogna sapere.

Cos'è la precettazione

La legge 15 giugno 1990, n.146 contiene norme relative all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. La precettazione è un provvedimento amministrativo con cui si può limitare lo sciopero, disponendone il differimento o riducendone la durata. L'articolo 8 stabilisce che il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato possono intervenire di fronte a un "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti", in sostanza quando l'astensione collettiva dal lavoro può provocare importanti conseguenze negative per il mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale.

Le parti devono essere invitate a desistere da comportamenti che potrebbero generare una situazione di pericolo, proponendo un tentativo di conciliazione "da esaurirsi nel più breve tempo possibile". Se non si raggiunge l'intesa allora l'autorità emana un'ordinanza motivata al fine di garantire le prestazioni indispensabili imponendo le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, "contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti".

Cosa rischia chi non rispetta le disposizioni

L'articolo 9 elenca le conseguenze previste qualora si dovesse verificare l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza. I singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori vanno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza, ovviamente da stabilire tenendo conto della gravità dell'infrazione e delle condizioni economiche dell'agente.

Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza che non si attengono a quanto stabilito rischiano di essere puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza. Per i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi è prevista la sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non inferiore a 30 giorni e comunque non superiore a un anno.

Il ricorso per impugnare l'ordinanza

L'articolo 10 riconosce ai soggetti che promuovono lo sciopero, alle amministrazioni, alle imprese e ai singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento la possibilità di promuovere ricorso contro l'ordinanza. Un'iniziativa che eventualmente va messa in pratica nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione. Ovviamente viene fatta una sottolineatura doverosa: la proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

Qualora dovessero ricorrere fondati motivi il Tribunale amministrativo regionale dovrebbe sospendere il provvedimento impugnato "anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia".

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