Modello 730: come rimediare in caso di errori od omissioni

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di inserire in modo errato alcuni dati, o di non inserirli affatto. In caso non si riesca a rimediare per tempo, le sanzioni possono essere pesanti. Ecco alcune avvertenze

Modello 730: come rimediare in caso di errori od omissioni

Come ogni anno in questo periodo, buona parte degli italiani è alle prese con ricevute, fatture, spese mediche, etc, raccolte con cura (quando se ne ha la lungimiranza) durante tutto l’anno precedente, o ancora da riunire ed allegare alla dichiarazione dei redditi per poter richiedere le detrazioni previste.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati, questi dovranno presentare entro il 2 ottobre il Modello 730 (già disponibile, per chi lo volesse, in forma precompilata sul portale dell’Agenzia delle Entrate), corredato della documentazione più completa possibile. Ma cosa succede se qualcosa dovesse mancare all’appello, se si omettesse di inserire alcuni dati, o peggio, se ci si dimenticasse di presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi stabiliti? In quali sanzioni si potrebbe incorrere, e in quale modo si potrebbe rimediare? Esaminiamo insieme alcune di queste eventualità, come prevenirle e le possibili soluzioni.

Omessa dichiarazione dei redditi

La presentazione della dichiarazione dei redditi è un adempimento a cui i contribuenti sono tenuti ogni anno. Obiettivo: indicare volontariamente i redditi percepiti nel periodo di imposta e determinarne la tassazione.

Qualora la dichiarazione dei redditi non venga presentata nei termini previsti, si configura l’omessa dichiarazione dei redditi, che può riguardare le imposte dirette come IRPEF, IRES, IRAP, ma anche l’IVA. La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando la stessa non è stata presentata dopo 90 giorni dalla scadenza; l’omessa dichiarazione si può determinare anche in altre situazioni, quali:

dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo superiore a 90 giorni (in questo caso la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta in base agli imponibili in essa indicati);

dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali (in tal caso la dichiarazione è nulla e non rappresenta titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili indicati);

dichiarazione dei redditi non sottoscritta (in questo frangente la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, fatto considerato di non poca gravità, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si tratta di una sanzione pecuniaria molto pesante, in quanto il contribuente omette alla conoscenza dell’Amministrazione finanziaria tutti i redditi percepiti durante quell’annualità, non permettendo di esercitare le normali funzioni di controllo e accertamento tributario. L’importo della sanzione è determinato in percentuale, sulla base della differenza tra importo dovuto ed accertato dall’Agenzia delle Entrate e quello dichiarato (o, in questo caso, non dichiarato). Nello specifico, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute. L’imposta minima applicabile è di 250 euro.

In caso di redditi prodotti all’estero è previsto un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile. Laddove non siano dovute imposte è prevista, invece, una sanzione da 250 euro a 1.000 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

In caso di opzione per la cedolare secca, in presenza di canone di locazione immobiliare ad uso abitativo non dichiarato (o dichiarato in misura inferiore), le sanzioni vengono raddoppiate. La sanzione va dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione, con un minimo di 500 euro, o dal 180% al 360% in caso di “infedele dichiarazione”.

Per l’omessa dichiarazione IVA, può essere inflitta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. In caso di operazioni per le quali non sia prevista imposta, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro. Per la dichiarazione IRAP la sanzione è uguale alle imposte sui redditi (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro).

Se si omette di indicare tutti o parte dei redditi percepiti

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. In questo caso sarà necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf o professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, o era stato presentato direttamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate;

presentare, in alternativa, un Modello Redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Qualora invece il contribuente si fosse accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi, o avesse indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, dovrà presentare obbligatoriamente un Modello Redditi Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal Sostituto d'Imposta.

In caso di errori

L’Agenzia delle Entrate invia ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il Ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.

Con questo sistema l'ente mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, dandogli così l'opportunità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.

La comunicazione si compone di una lettera nella quale viene riportata l’anomalia riscontrata, l’identificativo della comunicazione, i redditi che dai dati presenti in Anagrafe Tributaria non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono. Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni sull’utilizzo del Cassetto fiscale, di CIVIS (servizio che fornisce assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento) e le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa.

È possibile anche delegare un intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale.

Se si riceve una comunicazione di irregolarità

Qualora si riceva dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione relativa ad irregolarità riscontrate nella dichiarazione, il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi, una sanzione ridotta.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella normalmente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Il contribuente può usufruire della stessa riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

In caso di errore rilevabile in sede di controllo formale delle dichiarazioni, la sanzione piena applicabile sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta, o della differenza del credito utilizzato. Questa sanzione però potrà essere ridotta per effetto dell’istituto del Ravvedimento operoso.

Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio competente. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti

Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui avviene l’effettivo versamento, o ancora versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione.

Dichiarazione integrativa

Nella Dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) barrando l’apposita casella Dichiarazione integrativa presente nel frontespizio del modello, dovranno essere indicati i redditi o gli imponibili non dichiarati, secondo quanto segnalato nella comunicazione ricevuta e tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedano alcuna modifica.

Per evitare errori, è bene consultare sempre le istruzioni per la compilazione dello specifico modello dichiarativo per l’anno di imposta cui si riferiscono le violazioni, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata ai Modelli di dichiarazione.

Per i soggetti destinatari delle comunicazioni presenti nella sezione Compliance per il cittadino, generalmente sono disponibili all’interno del Cassetto fiscale tre link da utilizzare per la predisposizione e l’invio della Dichiarazione integrativa, oltre ad un foglio Avvertenze, con ulteriori informazioni utili alla compilazione della dichiarazione integrativa.

730: come recuperare detrazioni anche di anni passati

Può capitare di aver dimenticato di inserire nella dichiarazione dei redditi le attestazioni di alcune spese detraibili, come ad esempio, quelle per prestazioni sanitarie, o per l’istruzione secondaria o universitaria, o (per i professionisti), le bollette di luce o gas, o di ritrovarle dopo aver presentato la dichiarazione: è possibile recuperare tali detrazioni contattando il Caf o il proprio commercialista, e consegnare i giustificativi di tali spese (scontrino, fattura etc.), presentando la dichiarazione dei redditi corretta sempre entro il 25 ottobre.

In caso poi si sforasse tale scadenza, si può sempre presentare il Modello Redditi integrativo entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria e, in particolare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

In ogni caso è bene chiedere conferma su come procedere e sui dettagli sulle scadenze (che possono variare di anno in anno) al Caf o al commercialista.

Variazioni Sostituto d'imposta

Se si è cambiato lavoro e il Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio è diverso da dell’anno precedente, bisogna scegliere l'opzione Nuovo sostituto, compilando poi la sezione Dettagli del sostituto. Lo stesso vale anche in caso di variazione di ente pensionistico.

Se non si ha alcun sostituto tenuto a effettuare il conguaglio (perché ad esempio si è perso il lavoro), bisogna selezionare la voce Nessun sostituto. In questo caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate; se, invece, emerge un debito, si dovrà effettuare il pagamento tramite il modello F24.

Spese sanitarie

Per detrarre le spese sanitarie sostenute all’estero nella dichiarazione dei redditi, è necessario conservare la documentazione che attesti la spesa sostenuta, come fatture, ricevute e documenti di pagamento. Inoltre, è importante verificare che le spese siano state sostenute per cure mediche effettivamente necessarie e che siano state pagate con mezzi tracciabili. In alcuni casi potrebbe essere richiesta la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se dovute a gravi motivi di salute, non sono detraibili.

Nel caso in cui la documentazione sanitaria a disposizione risulti redatta in altra lingua, il contribuente è chiamato ad adottare specifici accorgimenti. Deve essere allegata, infatti, una traduzione della documentazione in lingua italiana. Solo nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola la traduzione può essere sottoscritta dal contribuente per garantirne la veridicità. Altrimenti, in caso di lingue diverse da quelle indicate è necessario allegare una traduzione giurata.

Donazioni: attenzione ai codici

Qualora presentando il Modello 730 si scegliesse di dichiarare l’erogazione liberale (o donazione) sostenuta come detrazione d’imposta, cioè come una spesa detraibile, il documento deve essere compilato inserendo i seguenti codici:

Codice 20 per erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,73 euro annui, in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, o altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.

Codice 21 per donazioni effettuate in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.500 euro;

Codice 22, per le erogazioni liberali effettuate a società di mutuo soccorso, come i contributi associativi versati dai soci di queste società, la cui detrazione spetta soltanto per i contributi da loro versati, fino ad un importo massimo di 1.291,14 euro;

Codice 23, per donazioni a favore delle associazioni di promozione sociale, il limite all’importo è di 2.065,83 euro.

Le erogazioni devono essere effettuate con metodi di pagamento

tracciabile. Per quelle effettuate con carta di credito, è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dall’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

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