Cassazione: "Le immagini non possono andare in onda senza il consenso"

Per la Cassazione non si può mandare in onda o pubblicare il volto di una persona ripresa di nascosto senza che questi lo sappia

Cassazione: "Le immagini non possono andare in onda senza il consenso"

Non possono essere diffuse da tv o giornali foto e video senza il consenso della persona interessata. A dirlo è la Corte di Cassazione. "Le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà", rileva la Suprema Corte, sottolineando che si tratta di un "principio fondamentale" che "non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge".

I giudici di piazza Cavour hanno affrontato la questione nell'ambito di una causa civile intentata da un consulente aziendale in merito a un servizio mandato in onda da "Striscia la notizia" nel 2004: in esso "si mostravano - si legge nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione civile - alcuni brani di colloqui" svolti presso l'ufficio dell'uomo "e registrati a sua insaputa", che il consulente aveva intrattenuto con l'inviato della trasmissione che si era finto un cliente interessato alla sua attività. Il tribunale di Milano aveva disposto un risarcimento di 100mila euro a favore dell'uomo, ma il verdetto era stato ribaltato in appello.

I giudici di secondo grado, infatti, avevano ritenuto prevalente "l'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda narrata nel servizio televisivo" relativa alla "ricerca di occupazione". La Cassazione ha invece disposto un nuovo processo d'appello, che dovrà attenersi ai principi dettati nella sentenza depositata oggi:"la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga a un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico - evidenzia la Corte - non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione", occorrendo a tale fine "la necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita".

I giudici di piazza Cavour ribadiscono che"l'accertamento della legittimità della pubblicazione dell'immagine di una persona senza o contro il consenso dell'interessato è un'indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri

del diritto di cronaca e dell'essenzialità della diffusione della notizia, sia nei parametri specifici fissati" dal Codice deontologico dei giornalisti "a presidio della tutela della dignità umana".

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