Roma - Giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale, la Consulta ha bocciato in parte la legge numero 51 del 2010 che regola l'impedimento a comparire in udienza del presidente del Consiglio dei ministri. Ecco i punti giudicati illegittimi dalla Corte Costituzionale:
- è illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, l’articoli 1, comma 4, relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- è illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione, l’articolo 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto;
- per la Corte, invece, "non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità
con l’articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale;- sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 5 e 6, e all’articolo 2.
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