Le misure discriminatorie adottate nei confronti delle donne dal regime dei Talebani costituiscono atti di persecuzione. Nel valutare su base individuale la domanda di asilo di una donna di nazionalità afgana, è sufficiente che lo Stato membro prenda in considerazione il sesso e la nazionalità di quest'ultima e non è necessario dimostrare che la richiedente rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo paese d'origine.
Lo ha deciso la Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso di due donne di nazionalità afgana che avevano contestato dinanzi alla Corte amministrativa austriaca il rifiuto, da parte delle autorità austriache, di riconoscere loro lo status di rifugiato. Le due donne sostenevano che la situazione delle donne sotto il nuovo regime dei Talebani in Afghanistan giustifica di per sè la concessione di tale status.
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