Peggio dell’immigrazione clandestina, già di per sé un nodo cruciale sul quale si interrogano le maggiori forze europee ed internazionali, c’è solo una parte della giustizia italiana che preferisce chiudere un occhio – o forse tutti e due – sulle contraddizioni di questa tratta irregolare. L’ultimo “delirio” ideologico arriva direttamente dal Tar dell’Emilia Romagna: secondo il tribunale amministrativo della regione rossa per eccellenza, infatti, un migrante violento non può essere allontanato dal Cpr dove va in escandescenza.
Nessun errore di battitura. Secondo il Tar, si legge nella sentenza, non si può punire un migrante con l'espulsione dalle strutture di accoglienza perché si è dimostrato violento e aggressivo mentre era ospitato in un centro. Una decisione che, oltre ad essere ambigua in astratto, assume connotati sempre più preoccupanti se calata nel caso concreto. In questa specifica situazione la Prefettura di Bologna aveva disposto la decadenza delle misure di accoglienza di un migrante in particolare. Il motivo è presto detto: la decisione era arrivata in seguito alla segnalazione di un Centro di San Lazzaro, nel bolognese, riguardo a “comportamenti aggressivi e irregolari tenuti più volte in violazione del regolamento della struttura”.
Da qui la decisione quantomeno discutibile del Tar emiliano-romagnolo. A nulla è servito il monito della Prefettura di Bologna. Ancora a meno è servita l’opposizione del ministero dell’interno, Matteo Piantedosi. E il risultato è al limite del paradossale: non solo i giudici hanno dato ragione al migrante violente ma, allo stesso tempo, hanno annullato la sua esplusione dalle strutture di accoglienza. In sostanza, scrive il Tar, la decisione della Prefettura dovrebbe confliggere con alcune norme che discendono dal diritto europeo secondo cui, nonostante le irregolarità, vanno comunque garantite le possibilità di “far fronte ai bisogni più elementari, nutrirsi, vestirsi, lavarsi e disporre di un alloggio”. Ma non solo: si possono cioè decidere sanzioni,“che devono in ogni caso, e a prescindere dalla gravità della condotta posta in essere dallo straniero, rispettare la possibilità che possa far fronte ai suoi bisogni più elementari con rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
Entrando nel merito, i giudici amministrativi del Tar aumentano i paletti alla Prefettura. La norma, spiegano, dice che “nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili o per comportamenti gravemente violenti", commessi anche al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, “fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura” può decidere solo tra alcune opzioni.
Tra queste l'esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro, oppure stoppare temporaneamente l'accesso a uno o più servizi, o sospendere (per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a sei mesi) o revocare i benefici economici.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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